Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 17487 del 01/09/2016 (Rv. 640989 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - VALUTAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - ACCERTAMENTO INDUTTIVO O SINTETICO | Disponibilità di alloggio o di autoveicolo - Fatti indicativi di capacità contributiva - Presunzione legale ex art. 2728 c.c. - Portata - Giudice tributario - Poteri - Limiti.
TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - VALUTAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - ACCERTAMENTO INDUTTIVO O SINTETICO
In tema di accertamento dei redditi con metodo sintetico ex art. 38 del d.P.R. n. 600 del 1973, la disponibilità di un alloggio e di un autoveicolo integra, ai sensi dell'art. 2 del d.P.R. citato, nella versione "ratione temporis" vigente, una presunzione di capacità contributiva "legale" ai sensi dell'art. 2728 c.c., imponendo la stessa legge di ritenere conseguente al fatto (certo) di tale disponibilità l'esistenza di una "capacità contributiva", sicché il giudice tributario, una volta accertata l'effettività fattuale degli specifici "elementi indicatori di capacità contributiva" esposti dall'Ufficio, non ha il potere di privarli del valore presuntivo connesso dal legislatore alla loro disponibilità, ma può soltanto valutare la prova che il contribuente offra in ordine alla provenienza non reddituale (e, quindi, non imponibile perché già sottoposta ad imposta o perché esente) delle somme necessarie per mantenere il possesso di tali beni.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 2, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 38 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2728, Decreto Legge 31/05/1994 num. 330 art. 1 CORTE COST., Legge 27/07/1994 num. 473 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)