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Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003

Testo in vigore al

Art. 9 Importi risultanti dalla modulazione

1. Gli importi risultanti dall'applicazione delle riduzioni di cui all'articolo 7 del presente regolamento negli Stati membri diversi dai nuovi Stati membri sono destinati alle misure previste dalla programmazione dello sviluppo rurale, finanziate dal FEASR a norma del regolamento (CE) n. 1698/2005, in quanto sostegno comunitario supplementare, secondo le condizioni stabilite nel presente articolo.

2.

Gli importi corrispondenti ad un punto percentuale sono assegnati agli Stati membri in cui sono stati generati gli importi corrispondenti. Gli importi corrispondenti alla riduzione di quattro punti percentuali sono ripartiti tra gli Stati membri interessati secondo la procedura di cui all'articolo 141, paragrafo 2, sulla base dei seguenti criteri:

  1. a) superficie agricola;

  2. b) occupazione nel settore agricolo;

  3. c) prodotto interno lordo (PIL) pro capite espresso in potere d'acquisto.

Tuttavia, almeno l'80 % del totale degli importi di cui al primo comma generati in uno Stato membro è attribuito al medesimo Stato membro.

3.

In deroga al paragrafo 2, secondo comma, se nel periodo 2000-2002 in uno Stato membro la percentuale della produzione di segale ha superato in media il 5 % del totale della sua produzione cerealicola e se, nello stesso periodo, tale produzione ha rappresentato più del 50 % della produzione totale di segale della Comunità, fino a tutto il 2013 almeno il 90 % degli importi generati dalla modulazione in tale Stato membro gli è riassegnato.

In tal caso, senza pregiudizio delle possibilità di cui all'articolo 68, almeno il 10 % dell'importo assegnato allo Stato membro interessato è destinato alle misure di cui paragrafo 1 del presente articolo nelle regioni produttrici di segale.

Ai fini del presente paragrafo per «cereali» si intendono i prodotti elencati nell'allegato V.

4. Gli importi residui risultanti dall'applicazione dell'articolo 7, paragrafo 1, e gli importi risultanti dall'applicazione dell'articolo 7, paragrafo 2, sono assegnati allo Stato membro in cui sono stati generati i corrispondenti importi, secondo la procedura di cui all'articolo 141, paragrafo 2. Essi sono utilizzati a norma dell'articolo 69, paragrafo 5 bis del regolamento (CE) n. 1698/2005.

Art. 10 Norme speciali applicabili alla modulazione nei nuovi Stati membri

1. L'articolo 7 si applica agli agricoltori di un nuovo Stato membro, in un dato anno civile, esclusivamente se il livello dei pagamenti diretti applicabili in tale Stato membro a norma dell'articolo 121 è almeno uguale al livello di tali pagamenti applicabile in quel momento negli Stati membri diversi dai nuovi Stati membri, tenendo conto delle eventuali riduzioni applicate a norma dell'articolo 7, paragrafo 1.

2. In caso di applicazione dell'articolo 7 agli agricoltori di un nuovo Stato membro, la percentuale applicabile a norma dell'articolo 7, paragrafo 1 è limitata alla differenza tra il livello dei pagamenti diretti risultante dall'applicazione dell'articolo 121 a tale Stato membro e il livello dei pagamenti diretti degli Stati membri diversi dai nuovi Stati membri, tenendo conto delle eventuali riduzioni applicate a norma dell'articolo 7, paragrafo 1.

3. Gli eventuali importi risultanti dall'applicazione dell'articolo 7, paragrafi 1 e 2, sono assegnati al nuovo Stato membro in cui sono stati generati i corrispondenti importi, secondo la procedura di cui all'articolo 141, paragrafo 2. Essi sono utilizzati a norma dell'articolo 69, paragrafo 5 bis del regolamento (CE) n. 1698/2005.

Art. 10 bis Aggiustamento dei pagamenti diretti nel 2013

1. Gli importi dei pagamenti diretti che superano i 5000 EUR, da concedere a un agricoltore nell’anno civile 2013, sono ridotti del 10 %.

2. La riduzione di cui al paragrafo 1 è maggiorata di quattro punti percentuali per gli importi superiori a 300000 EUR.

3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano ai pagamenti diretti corrisposti agli agricoltori in Bulgaria e in Romania e nei dipartimenti francesi d’oltremare, nelle Azzorre e a Madera, nelle isole Canarie e nelle isole dell’Egeo.

4. In deroga al paragrafo 1, la riduzione ivi prevista è dello 0 % nei nuovi Stati membri diversi dalla Bulgaria e dalla Romania.

Art. 10 ter Aggiustamento volontario dei pagamenti diretti nel 2013

1.

Gli Stati membri che hanno applicato l’articolo 1 del regolamento (CE) n. 378/2007 per l’anno civile 2012 possono applicare una riduzione («aggiustamento volontario») a tutti gli importi dei pagamenti diretti che devono essere erogati nel loro territorio per l’anno civile 2013. L’aggiustamento volontario si applica ad integrazione dell’aggiustamento dei pagamenti diretti previsto dall’articolo 10 bis del presente regolamento.

L’aggiustamento volontario può essere differenziato su base regionale purché lo Stato membro si sia avvalso dell’opzione prevista dall’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 378/2007.

2. Il tasso massimo di riduzione risultante dal combinato disposto dell’articolo 10 bis e del paragrafo 1 del presente articolo non è superiore al tasso percentuale di riduzione risultante dal combinato disposto dell’articolo 7 del presente regolamento e dell’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 378/2007 applicato agli importi da erogare agli agricoltori per l’anno civile 2012 nelle regioni interessate.

3. Gli importi risultanti dall’applicazione dell’aggiustamento volontario non sono superiori agli importi netti fissati dalla Commissione per l’anno civile 2012 ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 378/2007.

4. Gli importi risultanti dall’applicazione dell’aggiustamento volontario sono messi a disposizione, nello Stato membro in cui sono generati, come sostegno dell’Unione nell’ambito dei programmi di sviluppo rurale e finanziati dal FEASR.

5. Entro l’8 ottobre 2012 gli Stati membri decidono e comunicano alla Commissione quanto segue:

  1. a) il tasso di aggiustamento volontario per l’intero territorio e, ove applicabile, per ogni regione;

  2. b) l’importo totale da ridurre a titolo dell’aggiustamento volontario per l’intero territorio e, ove applicabile, per ogni regione.

Art. 10 quater Importi risultanti dall’aggiustamento volontario e dall’applicazione dell’articolo 136

1. In base agli importi comunicati dagli Stati membri ai sensi dell’articolo 10 ter, paragrafo 5, la Commissione adotta atti di esecuzione, senza far ricorso alla procedura di cui agli articoli 141, paragrafo 2 o 141 ter, paragrafo 2 che fissano gli importi risultanti dall’aggiustamento volontario.

2. Gli importi stabiliti ai sensi del paragrafo 1, nonché gli importi risultanti dall’applicazione dell’articolo 136 per l’esercizio finanziario 2014, sono aggiunti alla ripartizione annua per Stato membro del contributo del FEASR ai programmi di sviluppo rurale.

3.

Gli Stati membri possono decidere di superare il tasso massimo di contributo del FEASR relativamente agli importi aggiunti alla ripartizione annua per Stato membro di cui al paragrafo 2.

Gli importi aggiunti alla ripartizione annua per Stato membro, di cui al paragrafo 2, non sono soggetti al pagamento dell’importo unico a titolo di prefinanziamento per i programmi di sviluppo rurale.

4. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono le norme per la presentazione degli importi di cui al paragrafo 2 nei piani di finanziamento dei programmi di sviluppo rurale. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 141 ter, paragrafo 2.

Art. 10 quinquies Massimale netto del FEAGA

1. Il massimale per le spese del FEAGA relativamente all’esercizio finanziario 2014 è calcolato sottraendo agli importi massimi per esso stabiliti dal regolamento adottato dal Consiglio ai sensi dell’articolo 312, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, gli importi di cui all’articolo 10 quater, paragrafo 2, del presente regolamento.

2. La Commissione adotta atti di esecuzione, senza far ricorso alla procedura di cui agli articoli 141, paragrafo 2 o 141 ter, paragrafo 2, che stabiliscono il saldo netto disponibile per le spese del FEAGA relativamente all’esercizio finanziario 2014 in base ai dati di cui al paragrafo 1.

Art. 11 Disciplina finanziaria

1.

Al fine di assicurare che gli importi destinati al finanziamento della spesa connessa al mercato e dei pagamenti diretti della PAC attualmente iscritti nella rubrica 2 dell’allegato I dell’accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria17 rispettino i massimali annuali fissati nella decisione 2002/929/CE dei rappresentanti dei Governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio il 18 novembre 2002, riguardanti le conclusioni della sessione del Consiglio europeo tenutasi a Bruxelles il 24 e 25 ottobre 200218, si procede a un adeguamento dei pagamenti diretti se, per un dato esercizio finanziario, le stime del finanziamento di tali pagamenti nell’ambito della rubrica 2, maggiorate degli importi fissati all’articolo 190 bis del regolamento (CE) n. 1234/2007, degli importi fissati agli articoli 134 e 135 e degli importi di cui all’articolo 136 del presente regolamento e prima dell’applicazione della modulazione prevista dagli articoli 7 e 10 del presente regolamento e dall’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 378/2007, indicano che vi sarà superamento del massimale annuale applicabile, tenendo conto di un margine di 300000000 EUR al di sotto di tale massimale.

Tuttavia, nell’esercizio finanziario 2014, l’adeguamento di cui al primo comma è determinato tenendo conto delle previsioni relative al finanziamento dei pagamenti diretti e della spesa connessa al mercato della PAC stabiliti nel regolamento adottato dal Consiglio ai sensi dell’articolo 312, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, aumentate degli importi di cui all’articolo 10 ter del presente regolamento e degli importi risultanti dall’applicazione dell’articolo 136 dello stesso per l’esercizio finanziario 2014 prima dell’aggiustamento dei pagamenti diretti previsto dall’articolo 10 bis del presente regolamento, ma senza tener conto del margine di 300 milioni di EUR.

2. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria su una proposta della Commissione presentata entro il 31 marzo dell’anno civile in relazione al quale si applicano gli adattamenti di cui al paragrafo 1, fissano tali adattamenti entro il 30 giugno dello stesso anno civile.

3. Nell'ambito dell'applicazione dello schema degli incrementi di cui all'articolo 121 a tutti i pagamenti diretti concessi nei nuovi Stati membri, il paragrafo 1 del presente articolo non si applica ai nuovi Stati membri fino all'inizio dell'anno civile in cui il livello dei pagamenti diretti ivi applicabile è almeno uguale al livello di tali pagamenti applicabile in quel momento negli Stati membri diversi dai nuovi Stati membri.

Art. 11 bis Delega di poteri

Per garantire l’applicazione ottimale degli aggiustamenti dei pagamenti diretti nel 2013 e della disciplina finanziaria per l’anno civile 2013, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all’articolo 141 bis, recanti norme sulla base di calcolo delle riduzioni che gli Stati membri applicano agli agricoltori a motivo degli aggiustamenti dei pagamenti nel 2013 di cui all’articolo 10 bis e della disciplina finanziaria di cui all’articolo 11.

Capo 3. Sistema di consulenza aziendale

Art. 12 Sistema di consulenza aziendale

1. Gli Stati membri mettono a disposizione degli agricoltori un sistema di consulenza sulla conduzione della terra e dell'azienda (in seguito denominato «sistema di consulenza aziendale»), gestito da una o più autorità designate o da enti privati.

2. Il sistema di consulenza verte come minimo sui criteri di gestione obbligatori e sulle buone condizioni agronomiche e ambientali di cui al capitolo 1.

3.

Gli agricoltori possono partecipare al sistema di consulenza aziendale a titolo volontario.

Gli Stati membri possono stabilire, secondo criteri oggettivi, le categorie prioritarie di agricoltori che hanno accesso al sistema di consulenza aziendale.

4. Entro il 31 dicembre 2010 la Commissione presenta una relazione al Consiglio sull'applicazione del sistema di consulenza aziendale corredata, se necessario, di proposte adeguate.

Art. 13 Obblighi a carico delle autorità designate e degli enti privati

Senza pregiudizio delle disposizioni legislative nazionali in materia di accesso del pubblico ai documenti, gli Stati membri provvedono affinché le autorità designate e gli enti privati di cui all'articolo 12, paragrafo 1 non svelino dati personali o informazioni riservate di cui siano venuti a conoscenza nell'esercizio della loro attività di consulenza a persone diverse dall'agricoltore che gestisce l'azienda in questione, tranne nel caso di irregolarità o infrazioni rilevate nel corso della loro attività per le quali il diritto comunitario o nazionale prescrive l'obbligo di informare le autorità pubbliche, specialmente in caso di reato.

Capo 4. Sistema integrato di gestione e di controllo

Art. 14 Campo di applicazione

In ogni Stato membro è istituito ed è operativo un sistema integrato di gestione e di controllo (in seguito denominato «sistema integrato»).

Il sistema integrato si applica ai regimi di sostegno elencati nell'allegato I.

Esso si applica altresì, nella misura necessaria, alla gestione e al controllo delle disposizioni dei capi 1 e 2 del presente titolo.

Art. 15 Elementi del sistema integrato

1. Il sistema integrato comprende i seguenti elementi:

  1. a) una banca dati informatizzata;

  2. b) un sistema di identificazione delle parcelle agricole;

  3. c) un sistema di identificazione e di registrazione dei diritti all'aiuto;

  4. d) le domande di aiuto;

  5. e) un sistema integrato di controllo;

  6. f) un sistema unico di registrazione dell'identità degli agricoltori che presentano domande di aiuto.

2. In caso di applicazione degli articoli 52 e 53 del presente regolamento, il sistema integrato comprende un sistema di identificazione e registrazione degli animali istituito a norma dei regolamenti (CE) n. 1760/2000 e (CE) n. 21/2004.

3. Gli Stati membri possono includere nel sistema di identificazione delle parcelle agricole un sistema di informazione geografica per gli oliveti.

Art. 16 Banca dati informatizzata

1.

Nella banca dati informatizzata sono registrati, per ogni azienda agricola, i dati ricavati dalle domande di aiuto.

La banca dati consente, in particolare, la consultazione, tramite l'autorità competente dello Stato membro, dei dati relativi agli anni civili e/o alle campagne di commercializzazione, a decorrere dal 2000. Consente inoltre la consultazione diretta e immediata dei dati relativi ai quattro anni o campagne precedenti.

2. Gli Stati membri possono creare banche dati decentrate, a condizione che le medesime e le procedure amministrative per la registrazione e la consultazione dei dati siano concepite in modo omogeneo nell'insieme del loro territorio e siano tra loro compatibili al fine di consentire verifiche incrociate.

Art. 17 Sistema di identificazione delle parcelle agricole

Il sistema di identificazione delle parcelle agricole è costituito sulla base di mappe o estremi catastali o altri riferimenti cartografici. Si utilizzano le tecniche del sistema informatizzato d'informazione geografica, comprese di preferenza ortoimmagini aeree o spaziali, con norme omogenee che garantiscono una precisione equivalente almeno a quella della cartografia su scala 1:10000.

Art. 18 Sistema di identificazione e di registrazione dei diritti all'aiuto

1. È introdotto un sistema di identificazione e di registrazione dei diritti all'aiuto in modo da consentire l'accertamento dei diritti, nonché verifiche incrociate con le domande di aiuto e con il sistema di identificazione delle parcelle agricole.

2. Il sistema di cui al paragrafo 1 consente la consultazione diretta e immediata, tramite l'autorità competente dello Stato membro, dei dati relativi almeno agli ultimi quattro anni civili consecutivi.

Art. 19 Domande di aiuto

1. Ogni agricoltore presenta ogni anno una domanda di pagamenti diretti che indica, se pertinenti:

  1. a) tutte le parcelle agricole nell'azienda e, qualora lo Stato membro applichi all'articolo 15, paragrafo 3, il numero di olivi e la loro ubicazione all'interno della parcella;

  2. b) i diritti all'aiuto dichiarati ai fini della loro attivazione;

  3. c) ogni altra informazione richiesta dal presente regolamento o dallo Stato membro interessato.

2. Gli Stati membri forniscono, anche attraverso mezzi elettronici, moduli prestabiliti basati sulle superfici determinate nell'anno precedente nonché materiale grafico indicante l'ubicazione delle superfici stesse e, se pertinente, il posizionamento degli ulivi. Uno Stato membro può disporre che le domande di aiuto indichino soltanto gli elementi che cambiano rispetto alla domanda dell'anno precedente

3. Gli Stati membri possono disporre che un'unica domanda di aiuto copra più di uno o tutti i regimi di sostegno elencati nell'allegato I o altri regimi di sostegno.

Art. 20 Verifica delle condizioni di ammissibilità

1. Gli Stati membri compiono controlli amministrativi sulle domande di aiuto per verificare le condizioni di ammissibilità all'aiuto.

2.

I controlli amministrativi sono completati da un sistema di controlli in loco intesi a verificare l'ammissibilità all'aiuto. A questo scopo, gli Stati membri elaborano un piano di campionamento delle aziende agricole.

Al fine di effettuare controlli in loco nelle parcelle agricole gli Stati membri possono impiegare tecniche di telerilevamento e del sistema globale di navigazione satellitare (GNSS).

3.

Ogni Stato membro designa un'autorità competente del coordinamento dei controlli e delle verifiche previsti dal presente capitolo.

Qualora uno Stato membro deleghi ad agenzie o ditte specializzate una parte delle attività di cui al presente capitolo, l'autorità designata continua ad avere la responsabilità e ad esercitare il controllo di tali attività.

Art. 21 Riduzioni ed esclusioni in caso di mancata osservanza delle norme di ammissibilità

1. Senza pregiudizio delle riduzioni o delle esclusioni di cui all'articolo 23, qualora si constati che un agricoltore non soddisfa le condizioni di ammissibilità connesse alla concessione degli aiuti previsti dal presente regolamento, il pagamento o la parte di pagamento corrisposto o da corrispondere, per il quale le condizioni di ammissibilità sono state rispettate, è soggetto a riduzioni o esclusioni da stabilire secondo la procedura di cui all'articolo 141, paragrafo 2.

2. La percentuale di riduzione è graduata in funzione della gravità, della portata, della durata e della frequenza dell'inadempienza constatata e può arrivare fino all'esclusione totale da uno o più regimi di aiuto per uno o più anni civili.

Art. 22 Controlli della condizionalità

1. Gli Stati membri effettuano controlli in loco intesi a verificare se un agricoltore adempie agli obblighi di cui al capitolo 1.

2.

Per verificare il rispetto dei criteri di gestione obbligatori e delle buone condizioni agronomiche ed ambientali, gli Stati membri possono utilizzare i sistemi amministrativi e di controllo già operativi nel loro territorio.

Detti sistemi, in particolare il sistema di identificazione e di registrazione degli animali istituito a norma della direttiva 2008/71/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini19, e dei regolamenti (CE) n. 1760/2000 e (CE) n. 21/2004, sono compatibili con il sistema integrato ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 1 del presente regolamento.

Art. 23 Riduzioni ed esclusioni in caso di inadempienza alle regole della condizionalità

1.

Se in qualsiasi momento di un dato anno civile (in seguito denominato «anno civile considerato») i criteri di gestione obbligatori o le buone condizioni agronomiche e ambientali non sono rispettati a causa di atti o omissioni direttamente imputabili all'agricoltore che ha presentato la domanda di aiuto nell'anno civile considerato, il totale dei pagamenti diretti erogati o che devono essere erogati, a seguito dell'applicazione degli articoli 7, 10 e 11, a tale agricoltore è ridotto oppure l'agricoltore è escluso dal beneficio di tali pagamenti, secondo le modalità di applicazione stabilite nell'articolo 24.

Il primo comma si applica anche quando l'inadempienza è imputabile a atti o omissioni direttamente attribuibili alla persona alla quale o dalla quale è stata ceduta la superficie agricola.

Ai fini del presente paragrafo, per «cessione» si intende qualsiasi tipo di transazione in virtù della quale la superficie agricola cessa di essere a disposizione del cedente.

In deroga al secondo comma, dal 2010, se la persona a cui è direttamente attribuibile l'atto o l'omissione ha presentato una domanda di aiuto nell'anno civile considerato, la riduzione o l'esclusione dal beneficio sono applicate agli importi totali dei pagamenti diretti erogati o che devono essere erogati a detta persona.

2.

Nonostante il paragrafo 1 e conformemente alle condizioni stabilite nelle modalità di applicazione di cui all'articolo 24, paragrafo 1 del presente regolamento, gli Stati membri possono decidere di non applicare riduzioni o esclusioni di importo pari o inferiore a 100 EUR, per agricoltore e per anno civile.

Se uno Stato membro decide di avvalersi della facoltà di cui al primo comma, nell'anno successivo l'autorità competente adotta i provvedimenti necessari per assicurare che l'agricoltore ponga rimedio all'inadempienza accertata. L'inadempienza accertata e l'obbligo di adottare misure correttive sono notificati all'agricoltore.

Art. 24 Modalità di applicazione delle riduzioni ed esclusioni in caso di inadempienza alle regole della condizionalità

1. Le modalità d'applicazione delle riduzioni e delle esclusioni di cui all'articolo 23 sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 141, paragrafo 2. In tale contesto si tiene conto della gravità, della portata, della durata e della frequenza dell'inadempienza constatata, nonché dei criteri enunciati nei paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo.

2.

In caso di negligenza, la percentuale di riduzione non supera il 5 % e, in caso di recidiva, il 15 %.

In casi debitamente giustificati gli Stati membri possono decidere di non applicare riduzioni se, in base alla sua gravità, portata e durata, l'inadempienza è da considerarsi di scarsa rilevanza. Tuttavia, i casi di inadempienza che costituiscono un rischio diretto per la salute pubblica o degli animali non possono essere considerati di scarsa rilevanza.

A meno che l'agricoltore non adotti immediatamente misure correttive per porre fine all'inadempienza accertata, l'autorità competente prende i provvedimenti necessari, che possono limitarsi, se del caso, ad un controllo amministrativo, per assicurare che l'agricoltore ponga rimedio all'inadempienza accertata. L'inadempienza di scarsa rilevanza accertata e l'obbligo di adottare misure correttive sono notificati all'agricoltore.

3. In caso di inadempienza intenzionale, la percentuale di riduzione non è, in linea di massima, inferiore al 20 % e può arrivare fino all'esclusione totale da uno o più regimi di aiuto ed essere applicata per uno o più anni civili.

4. In ogni caso, l'ammontare complessivo delle riduzioni e delle esclusioni nell'arco di un anno civile non supera l'importo totale di cui all'articolo 23, paragrafo 1.