Sez. 5, Ordinanza n. 28882 del 08/11/2024 (Rv. 672677-01)
COSA GIUDICATA CIVILE - EFFETTI DEL GIUDICATO (PRECLUSIONI) | Pretesa erariale fondata su sentenza passata in giudicato - Iscrizione a ruolo integrale del credito definitivamente accertato - Atto di liquidazione successivo diretto a chiarire la determinazione dell'importo dovuto - Superamento o attenuazione del giudicato - Esclusione. TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN GENERE - In genere. TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - IN GENERE - In genere.
COSA GIUDICATA CIVILE - EFFETTI DEL GIUDICATO (PRECLUSIONI)
In materia tributaria, il giudicato sulla legittimità dell'avviso di accertamento, che non lascia margini di discrezionalità e incertezza in ordine alla quantificazione del tributo, consente l'iscrizione a ruolo integrale del credito definitivamente accertato, anche quando l'Amministrazione finanziaria adotta un atto di liquidazione, in quanto la maggiore tutela del contribuente, realizzata tramite l'adozione di atti diretti a chiarire la determinazione dell'importo dovuto, non può ridimensionare il valore del giudicato e delle sue conseguenze.
DPR 26/04/1986 num. 131 art. 78, Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 643 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)