Sez. 2, Ordinanza n. 610 del 02/02/1970 Cc. (dep. 23/01/1971) Rv. 117280 - 01
LIBERTA PERSONALE DELL'IMPUTATO - CUSTODIA PREVENTIVA - DURATA - TRASFORMAZIONE DELL'ISTRUZIONE DA SOMMARIA IN FORMALE - TERMINE DI QUARANTA GIORNI - INOSSERVANZA - DIRITTO DELL'IMPUTATO ALLA SCARCERAZIONE - INSUSSISTENZA - MANDATI E ORDINI - DI CATTURA E DI ARRESTO - IN GENERE - EMISSIONE DI MANDATO DI CATTURA - LEGITTIMITA.*
LIBERTA PERSONALE DELL'IMPUTATO - CUSTODIA PREVENTIVA - DURATA - TRASFORMAZIONE DELL'ISTRUZIONE DA SOMMARIA IN FORMALE - TERMINE DI QUARANTA GIORNI - INOSSERVANZA - DIRITTO DELL'IMPUTATO ALLA SCARCERAZIONE - INSUSSISTENZA - MANDATI E ORDINI - DI CATTURA E DI ARRESTO - IN GENERE - EMISSIONE DI MANDATO DI CATTURA - LEGITTIMITA.*
Il mancato rispetto del termine di quaranta giorni, per la trasformazione dell'istruzione da sommaria in formale, di cui all'art 272 cod proc pen (non modificato, sul punto, ne dal DL 1 maggio 1970 ne dalla successiva legge di conversione 1 luglio 1970, n 406) non fa sorgere nell'imputato il diritto alla scarcerazione per decorrenza dei termini di custodia preventiva, e pertanto non rende illegittima l'emissione del mandato di cattura.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 251, Cod. Proc. Pen. art. 272 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)