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Sez. 1, Sentenza n. 5423 del 07/05/1992 (Rv. 477144 - 01)

Contratti in genere - Requisiti (elementi del contratto) - Accordo delle parti - Conclusione del contratto - Proposta - Opzione | Facoltà di accettare l'altrui proposta irrevocabile ex art. 1331 cod. civ. - Mancato esercizio nel termine fissato - Liberazione definitiva del proponente - Tardiva adesione all'offerta - Nuova proposta.
Stato
decisa il 1992-05-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/477144-01

Contratti in genere - Requisiti (elementi del contratto) - Accordo delle parti - Conclusione del contratto - Proposta - Opzione

Il mancato esercizio, entro la scadenza del termine all'uopo fissato, della facoltà di accettare l'altrui proposta irrevocabile, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1331 cod. civ., facendo venir meno la soggezione dell'offerente al diritto potestativo del contraente cui è stato concessa l'opzione, libera definitivamente il primo, con la conseguenza che la manifestazione della volontà del secondo di aderire all'offerta, se sopravviene tardivamente equivale ad una nuova proposta che non vincola l'originario offerente se non in caso di accettazione da parte del medesimo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1329, Cod. Civ. art. 1331

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)