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Sez. L, Sentenza n. 8266 del 01/09/1997 (Rv. 507359 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - OMESSA PRONUNCIA | Decisione limitata solo ad alcune delle parti in giudizio - Omessa decisione nei confronti delle altri parti - Vizio di omessa pronuncia - Configurabilità - Violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato - Deducibilità in Cassazione.
Stato
decisa il 1997-09-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/507359-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - OMESSA PRONUNCIA

L'aver deciso la lite solo nei confronti di alcune parti in giudizio, trascurando la posizione di altre, integra il vizio di omessa pronuncia, che, in quanto incidente sulla sentenza pronunziata dal giudice, è deducibile con ricorso per Cassazione, risolvendosi nella violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)