Sez. 1, Sentenza n. 2948 del 22/01/1997 Ud. (dep. 28/03/1997) Rv. 207218 - 01
PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI PROVA - RICOGNIZIONI - PERSONE | Riconoscimento dell'imputato - Nel corso dell'esame testimoniale - Validità processuale - Differenza con la ricognizione di persona.
PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI PROVA - RICOGNIZIONI - PERSONE
Il riconoscimento dell'imputato operato in udienza nel corso dell'esame testimoniale, deve ritenersi valido e processualmente utilizzabile, e va tenuto distinto dalla ricognizione vera e propria, in quanto esso costituisce atto di identificazione diretta, e non richiede l'osservanza delle formalità prescritte per la ricognizione.Ne consegue che la dichiarazione del teste non è inficiata da patologie processuali, quali la nullità o la inutilizzabilità, in caso di violazione di dette formalità.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 194, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 194, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 213 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 213 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 214, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 214
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)