Sez. 2, Sentenza n. 1861 del 24/05/1976 Ud. (dep. 03/02/1977) Rv. 135233 - 01
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - DANNO PATRIMONIALE DI SPECIALE TENUITA - VALUTAZIONE DEL DANNO - MOMENTO DI RIFERIMENTO - FATTISPECIE.*
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - DANNO PATRIMONIALE DI SPECIALE TENUITA - VALUTAZIONE DEL DANNO - MOMENTO DI RIFERIMENTO - FATTISPECIE.*
La valutazione del danno, ai fini della concessione o del diniego della circostanza attenuante ex art 62 n 4 cod pen, deve essere fatta con riferimento alla diminuzione patrimoniale determinata direttamente dall'Azione del colpevole nel momento della consumazione del reato, con esclusione di ogni altro elemento o pregiudizio successivi al reato. (nella specie, pero, e stata esclusa la speciale tenuita del danno, in relazione alla sottrazione di un assegno di cinque milioni di lire, in considerazione del fatto che il danno non si riferiva al modulo, ma al titolo di credito, anche se non ancora riscosso).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)