Sez. L, Sentenza n. 6254 del 31/03/2016 (Rv. 639547 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - COMUNICAZIONI - IN GENERE | Art. 51, comma 1, del d.l. n. 112 del 2008, "ratione temporis" vigente - Circondario di Milano - Applicabilità - Fondamento - Comunicazione di ordinanza in cancelleria - Legittimità - Condizioni.
PROCEDIMENTO CIVILE - COMUNICAZIONI - IN GENERE
L'art. 51, comma 1, del d.l. n. 112 del 2008, conv. con mod. dalla l. n. 133 del 2009, "ratione temporis" vigente, è applicabile al circondario di Milano in forza del d.m. attuativo n. 57 del 2009, sicché è rituale la comunicazione dell'ordinanza del giudice presso la cancelleria qualora il difensore non abbia provveduto a indicare l'indirizzo p.e.c.
Riferimenti normativi: Legge 06/08/2008 num. 133 CORTE COST. PENDENTE, Legge 29/12/2009 num. 193, Legge 22/02/2010 num. 24, Cod. Proc. Civ. art. 134
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)