Sez. 1, Sentenza n. 12573 del 22/11/1991 (Rv. 474737 - 01)
Fallimento ed altre procedure concorsuali - Concordato preventivo - Provvedimenti immediati - Dichiarazione di fallimento | Azioni revocatorie - Proposizione - Termini - Decorrenza - Riferimento temporale.
Fallimento ed altre procedure concorsuali - Concordato preventivo - Provvedimenti immediati - Dichiarazione di fallimento
Qualora il fallimento venga dichiarato nel corso della procedura di concordato preventivo non andata a buon fine, i termini per la proposizione delle azioni revocatorie decorrono dalla data del provvedimento di ammissione alla procedura concorsuale, così retrodatandosi l'accertamento giudiziale dello stato di insolvenza, senza che possa riconoscersi rilievo al diverso momento della proposizione della domanda di ammissione alla procedura concorsuale minore, neanche nel caso in cui questa sia stata "ab origine" respinta.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 12, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 12, Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)