Sez. 5, Sentenza n. 48114 del 26/10/2023 Ud. (dep. 04/12/2023) Rv. 285488 - 01
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE | Scioglimento di una società di capitali - Nomina del liquidatore - Efficacia della nomina - Iscrizione nel registro delle imprese - Fatti compiuti antecedentemente - Responsabilità penale degli amministratori - Sussistenza - Limiti.
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE
In tema di bancarotta fraudolenta, nel caso di scioglimento e liquidazione di una società di capitali, la nomina dei liquidatori produce effetti dal momento in cui è stata iscritta nel registro delle imprese, sicché gli amministratori della società, fatta salva l'ipotesi in cui abbiano presentato le dimissioni in precedenza, rispondono penalmente delle condotte poste in essere fino a tale momento.
Cod. Civ. art. 2487 bis, Legge Falliment. art. 216 CORTE COST., Legge Falliment. art. 223 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2489
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)