Sez. 1, Sentenza n. 3188 del 10/11/1971 (Rv. 354582 - 01)
PROVA CIVILE - POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - OMESSA VALUTAZIONE DI UN DOCUMENTO - CENSURABILITA - CONDIZIONI.*
PROVA CIVILE - POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - OMESSA VALUTAZIONE DI UN DOCUMENTO - CENSURABILITA - CONDIZIONI.*
Rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito valutare quali elementi, tra quelli acquisiti al processo, siano utili o necessari ai fini della decisione della controversia. Tale valutazione puo essere sottoposta a controllo in Sede di legittimita solo sotto il profilo dei vizi di motivazione circa un punto decisivo, ai sensi dell'art 360 n 5 cod proc civ. al riguardo la mancata considerazione di un documento in tanto si risolve in omesso esame di punto decisivo in quanto il documento sia di per se idoneo a stabilire la verita di un fatto che, se fosse stato vagliato dal giudice, avrebbe condotto a una decisione diversa da quella adottata. Il vizio, invece, non sussiste se il giudice abbia adeguatamente discusso il punto in contestazione cui il documento si riferisce, sulla base di altri elementi della causa, traendone conseguenze giuridiche difformi da quella pretesa dalla parte. (V 413'70, mass n 345378; 643'70, mass n 345818).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)