Sez. 2, Sentenza n. 1366 del 10/02/1994 (Rv. 485273 - 01)
Comunione dei diritti reali - Condominio negli edifici - Parti comuni dell'edificio - Presunzione di comunione - Titolo contrario | Locale sito nel perimetro dell'edificio condominiale - Mancata inclusione fra quelli di proprietà comune elencati nell'art. 1117 cod. civ. o nel regolamento condominiale contrattuale - Determinazione dell'appartenenza del locale in proprietà comune o esclusiva - Criteri - Proprietà comune o esclusiva del suolo - Rilevanza.
Comunione dei diritti reali - Condominio negli edifici - Parti comuni dell'edificio - Presunzione di comunione - Titolo contrario
Per decidere dell'appartenenza, in proprietà comune o esclusiva di un condomino, di un locale sito nel perimetro dell'edificio condominiale, non incluso fra quelli di proprietà comune elencati nell'art. 1117 cod. civ. o nel regolamento condominiale contrattuale, acquistano rilievo decisivo le vicende attinenti all'appartenenza in comunione pro indiviso ovvero in proprietà esclusiva del suolo e di quanto sopra vi si costruisce, essendo onere del condomino che pretenda la proprietà esclusiva del locale di per sè non destinato ad uso comune di fornire la prova del suo titolo di acquisto originario o derivativo.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 934, Cod. Civ. art. 948, Cod. Civ. art. 1117, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)