diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 12643 del 11/12/1995 (Rv. 495002 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - IN GENERE | Assegnazione della casa familiare a favore del coniuge non affidatario di figli minorenni o non convivente con figli sprovvisti di reddito, né titolare di diritti sull'immobile - Possibilità - Esclusione.
Stato
decisa il 1995-12-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/495002-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - IN GENERE

Anche nel vigore della legge 6 marzo 1987 n. 74, il cui articolo 11 ha sostituito l'art. 6 della legge 1 dicembre 1970 n. 898, la disposizione del sesto comma di quest'ultima norma, in tema di assegnazione della casa familiare, non attribuisce al giudice il potere di disporre l'assegnazione a favore del coniuge che non vanti alcun diritto - reale o personale - sull'immobile e che non sia affidatario della prole minorenne o convivente con figli maggiorenni non ancora provvisti, senza loro colpa, di sufficienti redditi propri.

Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 6, Legge 06/03/1987 num. 74 art. 11

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)