Sez. U - , Sentenza n. 10415 del 27/04/2017 (Rv. 644045 - 05)
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE | P.M. - Anticipazione al difensore di parte privata del prevedibile esito negativo di un’istanza a causa dell’orientamento di altri colleghi dell’ufficio - Comportamento scorretto nei loro confronti - Sussistenza - Valutazione della sua gravità ai fini della configurazione dell’illecito ex art. 2, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 109 del 2006 - Necessità - Fattispecie.
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE
L’illecito di cui all’art. 2, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 109 del 2006, essendo oggetto di previsione da parte di una norma elastica, impone al giudice di operare una valutazione sulla gravità, o meno, dell’inosservanza dell’obbligo di correttezza, di talché anche l’anticipazione - data da un P.M. al difensore di una parte privata - circa il prevedibile rigetto di un'istanza presentata dal legale, a causa dell’orientamento dei colleghi del suo ufficio, pur costituendo comportamento scorretto nei loro confronti, non si sottrae alla necessità di tale ulteriore valutazione. (In applicazione del principio, è stata confermata la decisione che aveva escluso la gravità della scorrettezza commessa da un P.M. e consistita nell’informare, ma in termini non idonei a compromettere l’unitarietà funzionale dell’ufficio di Procura, il legale di soggetti indagati in ordine alla probabile reiezione dell’istanza defensionale dallo stesso presentata volta a rendere ostensibile un documento - nella specie una consulenza di parte - della cui esistenza aveva già dato notizia un periodico settimanale).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 2 com. 1 lett. D
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)