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Sez. 1, Sentenza n. 1120 del 04/05/1966 (Rv. 322242 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - CONDANNA GENERICA - CONDIZIONI - POTENZIALITA DANNOSA DEL FATTO ILLECITO - ESCLUSIONE IN SEDE DI LIQUIDAZIONE DEI DANNI DELLA LORO ESISTENZA - VIOLAZIONE DEL GIUDICATO - INSUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1966-05-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/322242-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - CONDANNA GENERICA - CONDIZIONI - POTENZIALITA DANNOSA DEL FATTO ILLECITO - ESCLUSIONE IN SEDE DI LIQUIDAZIONE DEI DANNI DELLA LORO ESISTENZA - VIOLAZIONE DEL GIUDICATO - INSUSSISTENZA.*

La pronuncia di condanna generica al risarcimento del danno ha, come contenuto, una mera declaratoria juris, dalla quale esula ogni accertamento non solo sulla misura, ma anche sulla stessa esistenza dei danni risarcibili, essendo per essa sufficiente che il fatto doloso o colposo sia ritenuto dal giudice potenzialmente produttivo di conseguenze dannose, sicche, in Sede di liquidazione, il giudice puo liberamente determinare l'entita del danno ed anche negarne l'esistenza, senza che in cio possa ravvisarsi una violazione del giudicato formatosi sulla pronuncia di condanna generica. (Cfr 1271/65; 1022/65; 717/65).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 278

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)