Sez. 5, Sentenza n. 13110 del 25/07/2012 (Rv. 623857 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - AVVISO DI ACCERTAMENTO - MOTIVAZIONE | Obbligo di motivazione degli atti tributari - "per relationem" - Ammissibilità - Condizioni - Limiti - Fattispecie in tema di avviso di liquidazione dell'imposta ipotecaria.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - AVVISO DI ACCERTAMENTO - MOTIVAZIONE
Nel regime introdotto dalla legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 7, l'obbligo di motivazione degli atti tributari può essere adempiuto anche "per relationem", cioé mediante il riferimento ad elementi di fatto risultanti da altri atti o documenti, a condizione che questi ultimi siano allegati all'atto notificato o questo ne riproduca il contenuto essenziale ovvero siano già conosciuti dal contribuente per effetto di precedente notificazione. (Nella specie, l'avviso di liquidazione della imposta ipotecaria - in relazione ad un contratto di apertura di credito in conto corrente con garanzia ipotecaria - era motivato "per relationem" alle clausole del contratto di finanziamento in possesso ed a conoscenza delle parti contraenti, ritenendo l'amministrazione incompatibile l'apposizione nel detto contratto della clausola di recesso "ad nutum" con il presupposto legale della durata minima del rapporto alla quale la norma agevolativa ricollegava l'applicazione del beneficio fiscale; la S.C., nel cassare la sentenza impugnata -che aveva attribuito rilevanza invalidante l'avviso di liquidazione alla mancata specificazione se si trattasse del recesso spettante alla banca od ai soggetti finanziati- ha ritenuto tale specificazione non essenziale ed ha affermato il principio su esteso).
Riferimenti normativi: Legge 27/07/2000 num. 212 art. 7 CORTE COST., Decreto Legisl. 26/01/2001 num. 32
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)