Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 326 del 1991
Massime (1)
Massima n. 17507
- Regione emilia-romagna
- Inquinamento
- Imprese agricole equiparate ad insediamenti civili
- Scarichi di liquami in acque superficiali
- Disciplina integrale con legge regionale della materia degli scarichi civili
- Esclusione dell'obbligo di munirsi dell'autorizzazione prevista dalla normativa statale
- Denunciata violazione, sotto entrambi gli aspetti, di esclusive competenze statali
- Difetto di motivazione sulla rilevanza
- Manifesta inammissibilità della questione.
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 11, primo comma, lett. a), n. 2, della legge della regione Emilia-Romagna 28 novembre 1986, n. 42 (Ulteriori modifiche ed integrazioni alla legge regionale 29 gennaio 1983, n. 7, recante norme sulla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili che non recapitano nelle pubbliche fognature. Provvedimenti per il contenimento dell'eutrofizzazione), promossi con n. 2 ordinanze emesse il 1° febbraio 1991 dal Pretore di Reggio Emilia - Sezione distaccata di Montecchio Emilia - nei procedimenti penali a carico di Manfredi Genesio e Sgaggero Egidio, iscritte ai nn. 210 e 211 del registro ordinanze 1991 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 14, prima serie speciale, dell'anno 1991;
Udito nella camera di consiglio del 5 giugno 1991 il Giudice Relatore Francesco Greco;
punto 1
Ritenuto che il Pretore di Reggio Emilia, Sezione distaccata di Montecchio Emilia, nel procedimento penale a carico di Manfredi Genesio, con ordinanza del 1° febbraio 1991 (R.O. n. 210 del 1991), ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, primo comma, lett. a), n. 2, della legge regionale dell'Emilia-Romagna 28 novembre 1986 n. 42;
che, a parere del remittente sarebbero stati violati gli artt. 117 e 25 della Costituzione, in quanto sarebbe stata disciplinata per intero la materia degli scarichi civili che, invece, sarebbe di competenza statale e si sarebbe sottratto alla sanzione penale di cui all'art. 21 della legge statale n. 319 del 1976 lo scarico senza autorizzazione regionale e/o eccedente i limiti tabellari previsti dagli allegati alla stessa legge, violandosi così la riserva di legge statale;
che lo stesso Pretore ha sollevato identica questione nel procedimento penale a carico di Sgaggero Egidio con ordinanza del 1° febbraio 1991 (R.O. n. 211 del 1991);
che nei due giudizi dinanzi a questa Corte non si sono costituite le parti e non è nemmeno intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri;
punto 2
Considerato che i due giudizi possono essere riuniti e decisi con un unico provvedimento in quanto prospettano la stessa questione;
che nelle due ordinanze di remissione manca qualsiasi esposizione del fatto, onde non è possibile rilevare i termini della questione; in particolare non si conosce di quale scarico si tratti, se nuovo o vecchio; di quale tipo di insediamento trattasi, se cioè di insediamento civile per impresa agricola o meno; quale sia il tipo di attività svolta e quale sia la norma sostanziale regolatrice che avrebbe dovuto essere oggetto della impugnazione, limitata alla disposizione di previsione della sanzione;
che non è possibile nemmeno verificare la eventuale applicabilità dei precedenti di questa Corte
(sent. n. 43 del 90);
che manca del tutto il giudizio sulla rilevanza della questione;
che in tale situazione la questione sollevata è manifestamente inammissibile;
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte Costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riunisce i giudizi;
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, primo comma, lettera a), n. 2, della legge regionale dell'Emilia-Romagna 28 novembre 1986 n. 42 (Ulteriori modifiche ed integrazioni alla legge regionale 29 gennaio 1983, n. 7, recante norme sulla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili che non recapitano nelle pubbliche fognature. Provvedimenti per il contenimento dell'eutrofizzazione), sollevata dal Pretore di Reggio Emilia - Sezione distaccata di Montecchio Emilia - con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 luglio 1991.
Il Presidente: GALLO
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 10 luglio 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze