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Sez. 5 - , Sentenza n. 34930 del 17/11/2021 (Rv. 663034 - 02)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER I CREDITORI - DEBITI PECUNIARI - COMPENSAZIONE | Crediti e debiti del fallito nei confronti del fisco - Compensazione ex art. 56 della l. fall. - Insinuazione al passivo - Necessità - Limiti.
Stato
decisa il 2021-11-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/663034-02

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER I CREDITORI - DEBITI PECUNIARI - COMPENSAZIONE

In tema di compensazione fallimentare, qualora il controcredito del fisco rimanga nell'ambito del valore del credito, della stessa natura, azionato dalla curatela, non è necessario che esso sia insinuato al passivo, non esistendo preclusioni al riconoscimento della compensazione di cui sussistano i presupposti previsti dall'art. 56 della legge fallimentare (r.d. n. 267 del 1942), mentre un'eventuale eccedenza del credito vantato dall'Amministrazione finanziaria verso il fallito non potrà essere oggetto di sentenza di condanna nei confronti del fallimento, ma dovrà essere oggetto di autonomo procedimento di insinuazione al passivo, secondo le ordinarie regole del concorso.

Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 56 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)