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Sez. 3 - , Sentenza n. 14260 del 08/07/2020 (Rv. 658317 - 01)

RESPONSABILITÀ CIVILE - FATTO DANNOSO DELL'INCAPACE - RESPONSABILITÀ DELL'OBBLIGATO ALLA SORVEGLIANZA - IN GENERE | Rifugiato ospite di una struttura di accoglienza operante all'interno del cd. SPRAR - Condizione di vulnerabilità dello stesso nota alla struttura - Responsabilità ex art. 2047 c.c. di quest'ultima per danni causati a terzi dall'ospite in occasione del proprio suicidio - Limiti - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2020-07-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/658317-01

RESPONSABILITÀ CIVILE - FATTO DANNOSO DELL'INCAPACE - RESPONSABILITÀ DELL'OBBLIGATO ALLA SORVEGLIANZA - IN GENERE

A carico della struttura di accoglienza facente parte del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati, cd. SPRAR, sussiste l'obbligo di sorvegliare il rifugiato ospite al fine di prevenire che questi possa causare danni a terzi o subirne; rispetto a tale obbligo assumono rilievo le condizioni di vulnerabilità del rifugiato e la conoscenza delle stesse da parte dell'ente, trovando il predetto obbligo un limite nella doverosità e esigibilità in concreto della condotta richiesta al sorvegliante, ancorché sia esigibile, da detta struttura, un obbligo di vigilanza che impone di sottoporre il rifugiato a particolare attenzione - ad esempio, con l'inserimento in un percorso di recupero, con l'erogazione di un supporto psicologico e con la eventuale segnalazione all'autorità di pubblica sicurezza ed al servizio sanitario nazionale perché gli fornisca la necessaria assistenza terapeutica - ma non un più pregnante dovere di impedire l'evento lesivo. (Nella specie, la Corte ha escluso la violazione dell'obbligo di sorveglianza in capo ad una comunità alloggio per i danni a terzi conseguenti al tentativo di suicidio di un rifugiato-ospite, sul presupposto che essa, seppure a conoscenza dello stato di incapacità del danneggiante, non era una struttura terapeutica di ricovero, non poteva imporre alcuna terapia farmacologica né limitare la libertà personale e non era obbligata a dotare l'edificio di presidi specifici, quali lo sbarramento delle finestre al fine di prevenire il suicidio per precipitazione, avendo una funzione prevalentemente residenziale e non reclusiva).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1176, Cod. Civ. art. 2047

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)