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Sez. L, Sentenza n. 12380 del 06/11/1999 (Rv. 530956 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE | Deduzione della simulazione relativa di contratti di lavoro plurimi susseguitisi nel tempo senza soluzione di continuità e costituenti la fonte di un unico rapporto di lavoro ai fini retributivi e previdenziali e non per l'ottenimento della qualifica superiore - Eccezione di prescrizione del diritto a detta qualifica - Estraneità al "thema decidendum" - Fattispecie.
Stato
decisa il 1999-11-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/530956-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE

Qualora il lavoratore deduca la simulazione relativa di contratti di lavoro plurimi susseguitisi nel tempo senza soluzione di continuità e costituenti fonte di un unico rapporto di lavoro non per conseguire un diverso inquadramento, ma in via strumentale per ottenere un adeguamento del trattamento retributivo o previdenziale e dei relativi accessori, il diritto fatto valere in causa è quest'ultimo e non quello alla qualifica superiore, con la conseguenza che resta estranea al dibattito l'eccezione di prescrizione del diritto alla qualifica. (nel caso di specie alcuni dipendenti di un istituto bancario, illegittimamente inquadrati nel servizio "credito" anziché nel servizio "esattoria" pur avendo svolto esclusivamente mansioni esattoriali, avevano agito in giudizio per far valere il loro diritto al risarcimento del danno, nella forma della costituzione in loro favore della rendita vitalizia reversibile di cui all'art. 13 della legge n. 1338 del 1962, e non il diritto a conseguire il diverso inquadramento corrispondente alle mansioni svolte; conseguentemente la sentenza impugnata - confermata dalla S.C. - aveva ritenuto l'estraneità al "thema decidendum" dell'eccezione di prescrizione del diritto allo "status" esattoriale, oggetto di accertamento "incidenter tantum").

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2948 CORTE COST., Legge 12/08/1962 num. 1338 art. 13 CORTE COST., Legge 02/04/1958 num. 377 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)