Sez. 2, Sentenza n. 8764 del 13/04/2010 (Rv. 612659 - 01)
CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE | Circolazione con assicurazione sospesa - Art. 193, comma, 2 cod. strada - Configurabilità.
CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE
In tema di infrazioni al codice della strada, l'illecito previsto dal comma 2 dell'art. 193 (circolazione senza la copertura dell'assicurazione) ricorre anche nel caso in cui sia sospesa la copertura assicurativa del veicolo, in quanto la sospensione non riguarda i soli rapporti di natura contrattuale tra assicurato ed assicuratore, ma anche la posizione degli eventuali terzi danneggiati.
Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 193
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)