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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 227 del 1989

Decisione
decisa il 1989-04-12, depositata il 1989-04-20
ECLI
ECLI:IT:COST:1989:227
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 15442

  • Procedure concorsuali
  • Amministrazione straordinaria
  • Interessi su crediti assistiti da privilegio (crediti tributari)
  • Prelazione
  • Esclusione
  • Richiamo alla sentenza n. 300/1986
  • Inconferenza
  • Manifesta infondatezza della questione.
Leggi la massima
In tema di procedura concorsuale (nella specie: amministrazione straordinaria) l'estensione della prelazione agli interessi è stata sancita, con la sentenza n. 300 del 1986, esclusivamente ad integrazione della peculiare tutela dei crediti di lavoro subordinato, fondata nell'art. 36 Cost.. Non è quindi conferente il richiamo ai principi affermati in detta sentenza, per porre in dubbio la legittimità della mancata estensione della prelazione agli interessi accedenti a un credito tributario. (Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 54, ultimo comma, del regio-decreto 16 marzo 1942, n. 267) - S. n. 204/1989, 226/1989.

Norme impugnate

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 54 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare), promosso con ordinanza emessa il 5 luglio 1988 dal Tribunale di Torino nel procedimento civile vertente tra l'Esattoria Comunale di Torino e la S.p.A. C.L.M. Sud ed altro, iscritta al n. 720 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 49, 1ª serie speciale dell'anno 1988; Udito nella camera di consiglio del 9 febbraio 1989 il Giudice relatore Aldo Corasaniti;
punto 1
Ritenuto che nel giudizio di insinuazione tardiva al passivo della C.L.M. Sud S.p.a. in amministrazione straordinaria, promosso dall'Esattoria Comunale di Torino, il Tribunale di tale città ha sollevato, con ordinanza emessa il 5 luglio 1988 (R.O. n. 720/1988), questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 54, ultimo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare), nella parte in cui esclude l'estensione della prelazione agli interessi sui crediti assistiti dal privilegio, quali sono i crediti tributari, maturati dopo l'apertura della procedura concorsuale (nella specie: amministrazione straordinaria); che l'ordinanza in esame richiama la sentenza n. 300 del 1986, sollecitando l'estensione del principio in essa affermato; che non è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, né vi è stata costituzione delle parti;
punto 2
Considerato che, come già questa Corte ha più volte affermato (cfr. sentenza n. 204 ed ordinanza n. 226 del 1989) l'estensione della prelazione agli interessi è stata sancita, con la sentenza n. 300 del 1986, esclusivamente ad integrazione della peculiare tutela dei crediti di lavoro subordinato, che trova il suo fondamento nell'art. 36 della Costituzione; che, nella specie, vengono invece in considerazione interessi che accedono ad un credito tributario, sicché non è conferente il richiamo ai principi affermati dalla citata sentenza n. 300 del 1986; che, pertanto, la questione va dichiarata manifestamente infondata;
punto 3
Visti gli artt. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 54, ultimo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sollevata con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 aprile 1989. Il Presidente: SAJA Il redattore: CORASANITI Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 20 aprile 1989. Il direttore della cancelleria: MINELLI

Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze