diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 274 del 07/01/2011 (Rv. 616463 - 01)

DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - SENTENZE IN MATERIA MATRIMONIALE - EMESSE DA TRIBUNALI ECCLESIASTICI | Condizioni - Accertamento della sussistenza dei requisiti di cui all'art. 797, n. 4, cod. proc. civ. - Passaggio in giudicato della sentenza secondo la legge del luogo in cui è stata pronunciata - Nozione - Pronuncia di nullità del matrimonio con sentenza di prima istanza del Tribunale ecclesiastico regionale, confermata dal Tribunale ecclesiastico d'appello e dichiarata esecutiva dal Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica - Configurabilità - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2011-01-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/616463-01

DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - SENTENZE IN MATERIA MATRIMONIALE - EMESSE DA TRIBUNALI ECCLESIASTICI

La dichiarazione di efficacia nell'ordinamento dello Stato delle sentenze di nullità del matrimonio concordatario emesse da un Tribunale ecclesiastico è subordinata all'accertamento della sussistenza dei requisiti cui l'art. 797 cod. proc. civ. condiziona l'efficacia delle sentenze straniere in Italia, tra i quali - al n. 4 di detto articolo - il passaggio in giudicato della sentenza secondo la legge del luogo in cui è stata pronunciata; tale requisito sussiste quando, come nella specie, il matrimonio concordatario sia stato dichiarato nullo con sentenza di prima istanza dal Tribunale ecclesiastico regionale, confermata con decreto di ratifica dal Tribunale ecclesiastico d'appello ed infine dichiarata esecutiva con decreto del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, in conformità alle leggi canoniche, per le quali, per sentenza passata in giudicato, si deve intendere quella divenuta esecutiva per essere stata munita del citato decreto di esecutività; in quell'ordinamento, infatti, pur valendo il principio che le sentenze affermative di nullità matrimoniale hanno natura dichiarativa e non passano mai in giudicato, in quanto impugnabili con nuova richiesta di esame, quest'ultima, quand'anche proposta, non ne sospende l'esecutività, con l'effetto che la doppia conformità implica, con i relativi decreti esecutori, che gli effetti da essa derivanti debbano trovare esecuzione, e tra essi in particolare la possibilità di contrarre nuove nozze. (Principio affermato dalla S.C. che ha ritenuto irrilevante, ai fini di contestare il passaggio in giudicato in senso formale della sentenza ecclesiastica dichiarativa della nullità del matrimonio, il fatto che il Supremo Tribunale, apponendovi l'esecutività, abbia invitato la parte a far valere eventuali nullità ancora rivolgendosi al giudice ecclesiastico con una "nova causae propositio").

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 797 n. 4, Legge 25/03/1985 num. 121 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)