Sez. 1, Sentenza n. 145 del 26/01/1983 Cc. (dep. 26/01/1983) Rv. 157446 - 01
REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - IN GENERE - ELEMENTI DISTINTIVI DEL REATO.*
REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - IN GENERE - ELEMENTI DISTINTIVI DEL REATO.*
Nella semplice partecipazione criminosa l'accordo è limitato alla realizzazione di uno o più reati e si esaurisce dopo la realizzazione degli stessi, mentre il delitto di associazione per delinquere - autonomo rispetto ai delitti programmati - si configura in un accordo di carattere generale e continuativo diretto all'attuazione di una serie indeterminata di delitti, ossia in un programma criminoso che precede e contiene l'accordo diretto alla realizzazione dei singoli crimini, accordo che permane dopo la consumazione di ciascuno di essi. Quindi, l'elemento distintivo dell'associazione per delinquere è dato essenzialmente dalla permanenza del vincolo associativo e dall'"affectio societatis scelerum", ossia dalla consapevolezza degli associati di avere assunto siffatto vincolo. La prova di simili società, mancando ovviamente un atto costitutivo, può e deve essere desunta da "facta concludentia".*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 416 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)