Sez. 3, Sentenza n. 6018 del 28/05/1991 (Rv. 472400 - 01)
Risarcimento del danno - Valutazione e liquidazione - In genere | Prova del danno da incidenti stradali - Applicazione dell'art. 4 primo comma della legge n. 39 del 1977 - Omessa produzione da parte del danneggiato delle dichiarazioni dei redditi - Obbligo del giudice di richiedere informazioni all'ufficio finanziario - Sussistenza - Esclusione.
Risarcimento del danno - Valutazione e liquidazione - In genere
In materia di prova del danno da incidenti stradali, la omessa produzione da parte del danneggiato delle dichiarazioni dei redditi ai fini della applicazione della norma contenuta nel primo comma dell'art. 4 della legge 26 febbraio 1977 n. 39, non comporta a carico del giudice l'obbligo di richiedere al competente ufficio finanziario informazioni relative alle suddette dichiarazioni a norma dell'art. 213 cod. proc. civ., trattandosi di facoltà discrezionale del giudice con riguardo alla necessità di informazioni relative ad atti o documenti della P.A. che questa non può fornire alla parte interessata, di cui non sostituisce l'adempimento del relativo onere probatorio.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 213, Legge 26/02/1977 num. 39 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)