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Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 16216 del 18/06/2019 (Rv. 654607 - 01)

PROVA CIVILE - GIURAMENTO - AMMISSIBILITÀ - DEL GIURAMENTO DECISORIO | Giuramento decisorio - Deferimento anche in via subordinata - Fatti già accertati o esclusi - Obbligo di ammissione per il giudice - Condizioni.
Stato
decisa il 2019-06-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/654607-01

PROVA CIVILE - GIURAMENTO - AMMISSIBILITÀ - DEL GIURAMENTO DECISORIO

Il giudice di merito deve sempre disporre il giuramento decisorio, benché deferito in via subordinata, anche se i fatti con esso dedotti siano stati già accertati o esclusi in base alle risultanze probatorie, purché il contenuto del giuramento abbia il carattere della decisorietà in ordine al "thema decidendum" oggetto della controversia.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2736 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2738 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 233 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)