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Sez. U, Sentenza n. 15314 del 24/06/2010 (Rv. 613975 - 01)

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - IN GENERE | Illeciti disciplinari - Commissione del fatto nell'esercizio della funzione - Elemento costitutivo dell'illecito - Esclusione - Fondamento - Conseguenze in tema di ingiustificata interferenza nell'attività di altro magistrato - Ulteriore presupposto aggiuntivo agli elementi costitutivi - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2010-06-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/613975-01

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - IN GENERE

In tema di illeciti disciplinari riguardanti i magistrati, la formula "costituiscono illeciti disciplinari nell'esercizio delle funzioni", con cui si apre il primo comma dell'art. 2 del d.lgs. n. 109 del 2006, non individua un presupposto della fattispecie, che si aggiunge agli elementi costitutivi dello specifico illecito e deve essere concretamente accertato, ma ha un significato meramente classificatorio, inteso soltanto a caratterizzare il disvalore della condotta in relazione al dovere violato. Ne consegue che l'inserimento della fattispecie di ingiustificata interferenza nell'attività di altro magistrato nella tipologia degli illeciti commessi nell'esercizio delle funzioni non ha di per sé ristretto l'area di illiceità disciplinare, rispetto a quanto previsto dall'art. 18 del r.d.lgs. n. 511 del 1946.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 2 lett. E

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)