Sez. U, Sentenza n. 5850 del 06/11/1981 (Rv. 416580 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILI - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - CARATTERE PREVENTIVO - PRESUPPOSTI - PRONUNCIA DI PRIMO GRADO SULLA SOLA GIURISDIZIONE O PROPOSIZIONE DI APPELLO AVVERSO TALE PRONUNCIA - REGOLAMENTO PREVENTIVO - AMMISSIBILITÀ.*
GIURISDIZIONE CIVILI - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - CARATTERE PREVENTIVO - PRESUPPOSTI - PRONUNCIA DI PRIMO GRADO SULLA SOLA GIURISDIZIONE O PROPOSIZIONE DI APPELLO AVVERSO TALE PRONUNCIA - REGOLAMENTO PREVENTIVO - AMMISSIBILITÀ.*
Il regolamento preventivo di giurisdizione è esperibile finché la causa non sia stata decisa nel merito in primo grado, e, pertanto, non trova ostacolo nella pronuncia di primo grado che abbia statuito soltanto sulla giurisdizione, o nella successiva proposizione di appello contro tale pronuncia, salva l'eventuale preclusione per effetto del passaggio in giudicato della medesima. (V 4/80, mass n 403361; (V 5037/79, mass n 401686).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)