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Sez. 2 - , Sentenza n. 6079 del 04/03/2020 (Rv. 657124 - 02)

CAPACITÀ DELLA PERSONA FISICA - CAPACITÀ DI AGIRE - IN GENERE | Amministrazione di sostegno cd. sostitutiva o mista e amministrazione puramente di assistenza – Differenze – Conseguenze in tema di capacità dell’amministratore a succedere per testamento al proprio assistito.
Stato
decisa il 2020-03-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/657124-02

CAPACITÀ DELLA PERSONA FISICA - CAPACITÀ DI AGIRE - IN GENERE

L'amministrazione di sostegno si configura come cd. sostitutiva o mista, laddove presenta caratteristiche affini alla tutela, poiché l'amministrato, pur non essendo tecnicamente incapace di compiere atti giuridici, non è comunque in grado di determinarsi autonomamente in difetto di un intervento, appunto sostitutivo ovvero di ausilio attivo, dell'amministratore; viene, invece, definita amministrazione puramente di assistenza quando si avvicina alla curatela, in relazione alla quale l'ordinamento non prevede i divieti di ricevere per testamento e donazione. Ne discende che, nel caso dell'amministrazione di mera assistenza, il beneficiato è pienamente capace di disporre del suo patrimonio, anche per testamento e con disposizione in favore dell'amministratore di sostegno, a prescindere dalla circostanza che tra i due soggetti, amministratore e beneficiato, sussistano vincoli di parentela di qualsiasi genere, o di coniugio, ovvero una stabile condizione di convivenza.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 404 CORTE COST., Cod. Civ. art. 411 CORTE COST., Cod. Civ. art. 596, Cod. Civ. art. 599 CORTE COST., Cod. Civ. art. 779

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)