Sez. L, Sentenza n. 12812 del 18/11/1999 (Rv. 531270 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - TRASFERIMENTI | Comprovate ragioni tecniche organizzative e produttive - Sussistenza di una soltanto delle molteplici ragioni addotte dal datore di lavoro - Autonoma rilevanza - Necessità che il datore di lavoro dimostri anche la inevitabilità del provvedimento stesso - Esclusione.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - TRASFERIMENTI
Il controllo giudiziale sulla legittimità del trasferimento del lavoratore si limita all'accertamento della sussistenza delle comprovate ragioni tecniche organizzative e produttive di cui all'art. 13 legge 20 maggio 1970 n. 300, essendo, invece, insindacabile la scelta imprenditoriale tra più soluzioni organizzative e, segnatamente, quella del lavoratore da trasferire (salvo che risulti diversamente disposto dalla contrattazione collettiva e salva altresì l'applicazione dei principi generali di correttezza e buona fede) ed essendo sufficiente a giustificare il suddetto provvedimento la sussistenza anche di una soltanto, delle molteplici ragioni addotte, che sia autonomamente rilevante secondo la ratio della norma di previsione - quale la vacanza del posto di destinazione - senza necessità che il datore di lavoro dimostri anche la inevitabilità del provvedimento stesso.
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 13
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)