Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 240 del 1986
Massime (1)
Massima n. 12595
- Pensioni
- Assegni vitalizi
- Riversibilità in favore del marito superstite di dipendente del lotto
- Esclusione
- Parificazione della posizione del vedovo a quella della vedova già attuata, retroattivamente, con sent. n. 6/1980
- Manifesta infondatezza della questione.
Leggi la massima
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 10, 11 e 21 della legge 6 agosto 1967, n. 699 (Disciplina dell'Ente "Fondo trattamento di quiescenza e assegni straordinari al personale del lotto"), denunciati, per contrasto con gli artt. 3, 37 e 38 Cost., nella parte in cui prevedono che l'assegno vitalizio di riversibilità venga corrisposto solo alla moglie e non anche al marito superstite: atteso che - a seguito della sent. n. 6/1980, che ha parificato, anche per il passato, la posizione del vedovo a quella della vedova (già equiparate, ma solo per l'avvenire, dalla legge n. 903 del 1977) - la questione stessa risulta priva di base normativa. - S. n. 6/1980.
Norme impugnate
- art. 10 legge 6 agosto 1967, n. 699
- art. 11 legge 6 agosto 1967, n. 699
- art. 21 legge 6 agosto 1967, n. 699
Parametri
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto di cui agli artt. 10, 11 e 21 della legge 6 agosto 1967 n. 699 (Disciplina dell'Ente "Fondo trattamento quiescenza e assegni straordinari al personale del lotto"), promosso con l'ordinanza emessa il 16 novembre 1978 dal Pretore di Genova su ricorso proposto da Bardi Alfredo c/ Ministero delle Finanze ed altro iscritta al n. 102 del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 102 dell'anno 1979.
Udito nella camera di consiglio dell'8 ottobre 1986 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino.
punto 1
Ritenuto che con l'ordinanza in epigrafe il Pretore di Genova in funzione di giudice del lavoro ha sollevato questione di legittimità costituzionale del combinato disposto di cui agli artt. 10, 11 e 21 della legge 6 agosto 1967, n. 699 (Disciplina dell'Ente "Fondo trattamento quiescenza e assegni straordinari al personale del lotto") nella parte in cui prevede che l'assegno vitalizio di riversibilità venga corrisposto solo alla moglie e non anche al marito superstite.
punto 2
Rilevato che il caso è stato prospettato sotto il profilo della violazione degli artt. 3 (primo comma), 37 e 38 della Costituzione poiché - pur in presenza della legge 9 dicembre 1977, n. 903 che ha equiparato i coniugi per i fini di cui in fattispecie - le più favorevoli norme (art. 11) avrebbero efficacia solo a far tempo dall'entrata in vigore della legge medesima.
punto 3
Considerato che la posizione del vedovo risulta parificata, anche retroattivamente, a quella della vedova (sentenza di questa Corte n. 6 del 1980), restando priva così la questione di base normativa.
punto 4
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto di cui agli artt. 10, 11 e 21 della legge 6 agosto 1967 n. 699 (Disciplina dell'Ente "Fondo trattamento quiescenza e assegni straordinari al personale del lotto") sollevata dal Pretore di Genova con l'ordinanza in epigrafe, in riferimento agli artt. 3 (primo comma), 37 e 38 Cost. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 novembre 1986. F.to: ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ALDO CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO - GABRIELE PESCATORE - UGO SPAGNOLI - FRANCESCO PAOLO CASAVOLA - ANTONIO BALDASSARRE. GIOVANNI VITALE - Cancelliere
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