Ordinamento giudiziario
Testo in vigore al
Art. 13 Esenzione da uffici e servizi pubblici
1. I magistrati sono esenti da qualunque ufficio o pubblico servizio estraneo alle loro funzioni, eccettuato il servizio militare.
Art. 14 Potesta' di polizia dei giudici
1. Ogni giudice, nell'esercizio delle sue funzioni, puo' richiedere, quando occorre, l'intervento della forza pubblica e puo' prescrivere tutto cio' che e' necessario per il sicuro ed ordinato compimento degli atti ai quali procede.
Art. 15 Potesta' dei magistrati del pubblico ministero di richiedere la forza armata
1. I magistrati del pubblico ministero hanno, nell'esercizio delle loro funzioni, il diritto di richiedere direttamente l'intervento della forza armata.
Capo II. Delle incompatibilita'.
Art. 16 Incompatibilita' di funzioni
1. I magistrati non possono assumere pubblici o privati impieghi od uffici, ad eccezione di quelli di senatore, di consigliere nazionale o di amministratore gratuito di istituzioni pubbliche di beneficenza.
Non possono nemmeno esercitare industrie o commerci, ne' qualsiasi libera professione.
2. Salvo quanto disposto dal primo comma dell'articolo 61 dello statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, non possono, inoltre, accettare incarichi di qualsiasi specie ne' possono assumere le funzioni di arbitro, senza l'autorizzazione del Consiglio superiore della magistratura.
3. In tal caso, possono assumere le funzioni di arbitro unico o di presidente del collegio arbitrale ed esclusivamente negli arbitrati nei quali e' parte l'Amministrazione dello Stato ovvero aziende o enti pubblici, salvo quanto previsto dal capitolato generale per le opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1962, n. 1063.
Art. 17 Incompatibilita' speciali per i primi presidenti e i procuratori generali del Re Imperatore
1. I primi presidenti ed i procuratori generali del Re Imperatore non possono assumere alcun incarico fuori della residenza, tranne quelli ad essi attribuiti da leggi e regolamenti o quelli conferiti con decreto reale.
Art. 18 Incompatibilita' di sede per parentela o affinita' con professionisti
1. I magistrati giudicanti e requirenti delle corti di appello e dei tribunali, non possono appartenere ad uffici giudiziari nelle sedi nelle quali i loro parenti fino al secondo grado, o gli affini in primo grado, sono iscritti negli albi professionali di avvocato o di procuratore, ne', comunque, ad uffici giudiziari avanti i quali i loro parenti od affini nei gradi indicati esercitano abitualmente la professione di avvocato o di procuratore.109110a
Art. 19 Incompatibilita' per vincoli di parentela o di affinita' fra magistrati della stessa sede
1. I magistrati che hanno tra loro vincoli di parentela o di affinita' fino al terzo grado non possono far parte della stessa corte o dello stesso tribunale ordinario o dello stesso ufficio giudiziario.
2. Questa disposizione non si applica quando, a giudizio del Ministro di grazia e giustizia, per il numero dei componenti il collegio o l'ufficio giudiziario, sia da escludere qualsiasi intralcio al regolare andamento del servizio.55a
3. Tuttavia non possono far parte come giudici dello stesso collegio giudicante nelle corti e nei tribunali i parenti e gli affini sino al quarto grado incluso.
Titolo secondo. Dei giudici
Capo I. Del giudice conciliatore. CAPO ABROGATO DALLA L. 21 NOVEMBRE 1991, N. 374
Art. 20
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 21 NOVEMBRE 1991, N. 37499106a
Art. 21
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 21 NOVEMBRE 1991, N. 37499106a
Art. 22
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 21 NOVEMBRE 1991, N. 374(99)106a
Art. 23
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 21 NOVEMBRE 1991, N. 37499106a
Art. 24
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 21 NOVEMBRE 1991, N. 37499106a
Art. 25
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 21 NOVEMBRE 1991, N. 37499106a
Art. 26
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 21 NOVEMBRE 1991, N. 37499106a
Art. 27
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 21 NOVEMBRE 1991, N. 37499106a
Art. 28
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 21 NOVEMBRE 1991, N. 37499106a
Art. 29
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 21 NOVEMBRE 1991, N. 37499106a
Capo II. Del pretore. CAPO ABROGATO DAL D.LGS. 19 FEBBRAIO 1998, N. 51
Art. 30
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 19 FEBBRAIO 1998, N. 51110a
Art. 31
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 19 FEBBRAIO 1998, N. 51110a
Art. 32
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 19 FEBBRAIO 1998, N. 51110a
Art. 33
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 19 FEBBRAIO 1998, N. 51110a