Ordinamento giudiziario
Testo in vigore al
Art. 13 Esenzione da uffici e servizi pubblici
1. I magistrati sono esenti da qualunque ufficio o pubblico servizio estraneo alle loro funzioni, eccettuato il servizio militare.
Art. 14 Potesta' di polizia dei giudici
1. Ogni giudice, nell'esercizio delle sue funzioni, puo' richiedere, quando occorre, l'intervento della forza pubblica e puo' prescrivere tutto cio' che e' necessario per il sicuro ed ordinato compimento degli atti ai quali procede.
Art. 15 Potesta' dei magistrati del pubblico ministero di richiedere la forza armata
1. I magistrati del pubblico ministero hanno, nell'esercizio delle loro funzioni, il diritto di richiedere direttamente l'intervento della forza armata.
Capo II. Delle incompatibilita'.
Art. 16 Incompatibilita' di funzioni
1. I magistrati non possono assumere pubblici o privati impieghi od uffici, ad eccezione di quelli di senatore, di consigliere nazionale o di amministratore gratuito di istituzioni pubbliche di beneficenza.
Non possono nemmeno esercitare industrie o commerci, ne' qualsiasi libera professione.
2. Salvo quanto disposto dal primo comma dell'articolo 61 dello statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, non possono, inoltre, accettare incarichi di qualsiasi specie ne' possono assumere le funzioni di arbitro, senza l'autorizzazione del Consiglio superiore della magistratura.
3. In tal caso, possono assumere le funzioni di arbitro unico o di presidente del collegio arbitrale ed esclusivamente negli arbitrati nei quali e' parte l'Amministrazione dello Stato ovvero aziende o enti pubblici, salvo quanto previsto dal capitolato generale per le opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1962, n. 1063.
Art. 17 Incompatibilita' speciali per i primi presidenti e i procuratori generali del Re Imperatore
1. I primi presidenti ed i procuratori generali del Re Imperatore non possono assumere alcun incarico fuori della residenza, tranne quelli ad essi attribuiti da leggi e regolamenti o quelli conferiti con decreto reale.
Art. 18 Incompatibilita' di sede per rapporti di parentela o affinita' con esercenti la professione forense
1. I magistrati giudicanti e requirenti delle corti di appello e dei tribunali non possono appartenere ad uffici giudiziari nelle sedi nelle quali i loro parenti fino al secondo grado, gli affini in primo grado, il coniuge o il convivente, esercitano la professione di avvocato.
2. La ricorrenza in concreto dell'incompatibilita' di sede e' verificata sulla base dei seguenti concorrenti criteri, valutati unitariamente:
a) rilevanza della professione forense svolta dai soggetti di cui al primo comma avanti all'ufficio di appartenenza del magistrato, tenuto, altresi', conto dello svolgimento continuativo di una porzione minore della professione forense e di eventuali forme di esercizio non individuale dell'attivita' da parte dei medesimi soggetti;
b) dimensione del predetto ufficio, con particolare riferimento alla organizzazione tabellare;
c) materia trattata sia dal magistrato che dal professionista, avendo rilievo la distinzione dei settori del diritto civile, del diritto penale e del diritto del lavoro e della previdenza, ed ancora, all'interno dei predetti e specie del settore del diritto civile, dei settori di ulteriore specializzazione come risulta, per il magistrato, dalla organizzazione tabellare;
d) funzione specialistica dell'ufficio giudiziario.
3. Ricorre sempre una situazione di incompatibilita' con riguardo ai Tribunali ordinari organizzati in un'unica sezione o alle Procure della Repubblica istituite presso Tribunali strutturati con un'unica sezione, salvo che il magistrato operi esclusivamente in sezione distaccata ed il parente o l'affine non svolga presso tale sezione alcuna attivita' o viceversa.
4. I magistrati preposti alla direzione di uffici giudicanti e requirenti sono sempre in situazione di incompatibilita' di sede ove un parente o affine eserciti la professione forense presso l'Ufficio dagli stessi diretto, salvo valutazione caso per caso per i Tribunali ordinari organizzati con una pluralita' di sezioni per ciascun settore di attivita' civile e penale.
5. Il rapporto di parentela o affinita' con un praticante avvocato ammesso all'esercizio della professione forense, e' valutato ai fini dell'articolo 2, comma 2, del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, e successive modificazioni, tenuto conto dei criteri di cui al secondo comma.136
Art. 19 Incompatibilita' di sede per rapporti di parentela o affinita' con magistrati o ufficiali o agenti di polizia giudiziaria della stessa sede
1. I magistrati che hanno tra loro vincoli di parentela o di affinita' sino al secondo grado, di coniugio o di convivenza, non possono far parte della stessa Corte o dello stesso Tribunale o dello stesso ufficio giudiziario.
2. La ricorrenza dell'incompatibilita' puo' essere esclusa in concreto quando la situazione non comporti modifiche nell'organizzazione dell'ufficio e non interferisca nei rapporti tra uffici diversi della medesima sede. L'esito del procedimento di accertamento dell'esclusione, in concreto, della ricorrenza dell'incompatibilita' di cui al comma precedente e' comunicato al consiglio dell'ordine degli avvocati del circondario in cui prestano servizio gli interessati.
3. I magistrati che hanno tra loro vincoli di parentela o di affinita' sino al terzo grado, di coniugio o di convivenza, non possono mai fare parte dello stesso Tribunale o della stessa Corte organizzati in un'unica sezione ovvero di un Tribunale o di una Corte organizzati in un'unica sezione e delle rispettive Procure della Repubblica, salvo che uno dei due magistrati operi esclusivamente in sezione distaccata e l'altro in sede centrale.
4. I magistrati che hanno tra loro vincoli di parentela o di affinita' fino al quarto grado incluso, ovvero di coniugio o di convivenza, non possono mai far parte dello stesso collegio giudicante nelle corti e nei tribunali.
5. I magistrati preposti alla direzione di uffici giudicanti o requirenti della stessa sede sono sempre in situazione di incompatibilita', salvo valutazione caso per caso per i Tribunali o le Corti organizzati con una pluralita' di sezioni per ciascun settore di attivita' civile e penale. Sussiste, altresi', situazione di incompatibilita', da valutare sulla base dei criteri di cui all'articolo 18, secondo comma, in quanto compatibili, se il magistrato dirigente dell'ufficio e' in rapporto di parentela o affinita' entro il terzo grado, o di coniugio o convivenza, con magistrato addetto al medesimo ufficio, tra il presidente del Tribunale del capoluogo di distretto ed i giudici addetti al locale Tribunale per i minorenni, tra il Presidente della Corte di appello o il Procuratore generale presso la Corte medesima ed un magistrato addetto, rispettivamente, ad un Tribunale o ad una Procura della Repubblica del distretto, ivi compresa la Procura presso il Tribunale per i minorenni.
6. I magistrati non possono appartenere ad uno stesso ufficio giudiziario ove i loro parenti fino al secondo grado, o gli affini in primo grado, svolgono attivita' di ufficiale o agente di polizia giudiziaria. La ricorrenza in concreto dell'incompatibilita' e' verificata sulla base dei criteri di cui all'articolo 18, secondo comma, per quanto compatibili.136
Titolo secondo. Dei giudici
Capo I. Del giudice conciliatore. CAPO ABROGATO DALLA L. 21 NOVEMBRE 1991, N. 374
Art. 20
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 21 NOVEMBRE 1991, N. 37499106a
Art. 21
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 21 NOVEMBRE 1991, N. 37499106a
Art. 22
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 21 NOVEMBRE 1991, N. 374(99)106a
Art. 23
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 21 NOVEMBRE 1991, N. 37499106a
Art. 24
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 21 NOVEMBRE 1991, N. 37499106a
Art. 25
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 21 NOVEMBRE 1991, N. 37499106a
Art. 26
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 21 NOVEMBRE 1991, N. 37499106a
Art. 27
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 21 NOVEMBRE 1991, N. 37499106a
Art. 28
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 21 NOVEMBRE 1991, N. 37499106a
Art. 29
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 21 NOVEMBRE 1991, N. 37499106a
Capo II. Del pretore. CAPO ABROGATO DAL D.LGS. 19 FEBBRAIO 1998, N. 51
Art. 30
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 19 FEBBRAIO 1998, N. 51110a
Art. 31
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 19 FEBBRAIO 1998, N. 51110a
Art. 32
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 19 FEBBRAIO 1998, N. 51110a
Art. 33
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 19 FEBBRAIO 1998, N. 51110a