Sez. 3, Sentenza n. 7694 del 13/07/1981 Ud. (dep. 30/07/1981) Rv. 150042 - 01
EDILIZIA - IN GENERE - LICENZA DI COSTRUZIONE - REATO DI CUI ALL'ART. 17 LETTERA A) DELLA LEGGE 28 GENNAIO 1977 N.10 - NOZIONE - FATTISPECIE.*
EDILIZIA - IN GENERE - LICENZA DI COSTRUZIONE - REATO DI CUI ALL'ART. 17 LETTERA A) DELLA LEGGE 28 GENNAIO 1977 N.10 - NOZIONE - FATTISPECIE.*
Il reato di cui all'art.17 lettera a) della legge 28 gennaio 1977 n. 10 non si riferisce a qualsiasi attività compiuta in violazione della normativa in esso richiamata, ma, al pari dei reati di cui alla successiva lettera b), solo a quelle che formano l'oggetto di tutta la legge e che sono precisate nell'art. 1: e cioè ad "ogni attività comportante trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio comunale" e che sia perciò subordinata alla concessione del sindaco. Il reato stesso presuppone, quindi, che l'agente abbia ottenuto la concessione, ma che, nell'eseguire le opere, abbia violato le norme, prescrizioni e modalità esecutive richiamate. (nella specie è stato escluso il reato di cui all'art. 17 lettera a) della legge 28 gennaio 1977 n. 10 nel semplice uso di un capannone commerciale senza autorizzazione del sindaco, perché tale uso non implicherebbe un'attività edilizia).*
Riferimenti normativi: Legge 28/01/1977 num. 10 art. 17 lett. A CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)