Sez. 3, Sentenza n. 551 del 03/03/1971 (Rv. 350251 - 01)
VENDITA - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - EFFETTI DELLA GARANZIA - SCELTA TRA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E LA RIDUZIONE DEL PREZZO - ULTERIORE FACOLTA DI SCELTA DELL'ADEMPIMENTO DEL CONTRATTO - RELATIVE PRECLUSIONI.*
VENDITA - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - EFFETTI DELLA GARANZIA - SCELTA TRA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E LA RIDUZIONE DEL PREZZO - ULTERIORE FACOLTA DI SCELTA DELL'ADEMPIMENTO DEL CONTRATTO - RELATIVE PRECLUSIONI.*
Oltre alla duplice facolta, riconosciuta al compratore dall'art 1492 cod civ, di chiedere la risoluzione del contratto (Azione redibitoria) o la riduzione del prezzo (quanti minoris), il compratore stesso puo chiedere l'adempimento o la manutenzione del contratto, anche con riferimento alla facolta prevista dall'art 1512. Consegue alle preclusioni inerenti alla elettivita delle dette azioni, che al compratore sara inibito chiedere l'adempimento dopo aver chiesto la risoluzione, non anche dopo aver chiesto la riduzione del prezzò ed egli non potra chiedere la risoluzione se con la domanda giudiziale ha chiesto la quanti minoris, mentre non gli e precluso in tal caso chiedere l'adempimento coattivo. (V 595'69, mass n 338811).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1492, Cod. Civ. art. 1512
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)