Sez. 6, Sentenza n. 6587 del 01/03/2000 Ud. (dep. 02/06/2000) Rv. 217071 - 01
PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDIZIO ABBREVIATO - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Interrogatori assunti dal P.m. nella fase delle indagini - Utilizzabilità - Fondamento - Riforma del rito abbreviato introdotta con legge 16 dicembre 1999, 479 - Ininfluenza - Conformità di tale normativa alla Costituzione - Sussistenza.
PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDIZIO ABBREVIATO - PROCEDIMENTO - IN GENERE
In tema di giudizio abbreviato, anche alla luce delle modifiche introdotte negli artt. 438 e 442 c.p.p. dalla legge 16 dicembre 1999, n. 479, va confermata la piena utilizzabilità degli atti contenuti nel fascicolo di cui al secondo comma dell'art. 416 dello stesso codice (tra cui rientrano gli interrogatori assunti dal P.M. nella fase delle indagini preliminari). Ciò in quanto l'imputato, con la richiesta di definizione del giudizio allo stato degli atti, acconsente alla utilizzazione di atti aventi valenza probatoria assunti non in contraddittorio tra le parti. Pertanto si deve ritenere che anche la nuova normativa in tema di giudizio abbreviato non contrasta con la disciplina sul "giusto processo" introdotta nella Costituzione con la legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, e, segnatamente, con l'art. 111, comma quinto, cost, il quale stabilisce che la legge "regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio".
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111 com. 5, Legge Cost. 23/11/1992 num. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 416 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 416 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 438 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 438 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 442 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 442 CORTE COST., Legge 16/12/1999 num. 479 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)