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Sez. 2, Ordinanza n. 569 del 20/03/1972 Cc. (dep. 16/09/1972) Rv. 121847 - 01

NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - ALL'IMPUTATO - IRREPERIBILE - INFORMAZIONI ATTINTE DALL'UFFICIALE GIUDIZIARIO - NECESSITA CHE SIANO ASSUNTE PRESSO PERSONE CONVIVENTI CON IL DESTINATARIO DELL'ATTO - ESCLUSIONE - GARANZIA DELLE SUCCESSIVE RICERCHE.*
Stato
decisa il 1972-03-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/121847-01

NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - ALL'IMPUTATO - IRREPERIBILE - INFORMAZIONI ATTINTE DALL'UFFICIALE GIUDIZIARIO - NECESSITA CHE SIANO ASSUNTE PRESSO PERSONE CONVIVENTI CON IL DESTINATARIO DELL'ATTO - ESCLUSIONE - GARANZIA DELLE SUCCESSIVE RICERCHE.*

Il rapporto di convivenza ai fini delle notificazioni, richiesto dalla legge per l'ipotesi che l'atto debba essere consegnato a persona diversa dal destinatario, non ha alcun valore, invece, per quanto riguarda i soggetti dai quali l'ufficiale giudiziario puo attingere le notizie che lo convincono dell'impossibilita di eseguire le notifiche nel luogo indicato nell'atto: l'Obbligo delle successive ricerche, imposto dall'art 170 cod proc pen, garantisce un controllo sull'esattezza delle informazioni assunte, con la conseguenza di evitare la possibilita di errore in ordine al luogo di abitazione o di dimora o di recapito del destinatario dell'atto da notificare.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 170 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)