Sez. 2, Sentenza n. 4405 del 10/05/1992 (Rv. 476726 - 01)
Comunione dei diritti reali - Condominio negli edifici - Regolamento di condominio - Determinazione del valore proporzionale delle singole proprietà (millesimazione). | Tabella millesimale deliberata dall'assemblea dei condomini non alla unanimità - Domanda giudiziale di un condominio per l'accertamento dell'invalidità ed inefficacia della tabella millesimale - Litisconsorzio necessario di tutti i condomini - Sussistenza - Legittimazione passiva dell'amministratore - Configurabilità.
Comunione dei diritti reali - Condominio negli edifici - Regolamento di condominio - Determinazione del valore proporzionale delle singole proprietà (millesimazione).
La domanda di uno dei condomini per l'accertamento della invalidità ed inefficacia della tabella millesimale deliberata dall'assemblea dei condomini senza voto unanime, deve essere necessariamente proposta nei confronti di tutti i condomini, e non anche del solo amministratore del condominio, la cui rappresentanza processuale passiva dei condomini è limitata, a norma dell'art. 1131 cod. civ. alle parti comuni dell'edificio, ma che è passivamente legittimato "ad causam" per la tutela degli interessi comuni, sui quali la domanda di accertamento della invalidità delle tabelle millesimali è destinata a riflettersi.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1131, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)