Sez. U - , Sentenza n. 36592 del 25/11/2021 (Rv. 663243 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Commissario straordinario di procedura concorsuale - Liquidazione del compenso ai sensi del d.m. n. 570 del 1992 - Controversia - Giurisdizione ordinaria - Sussistenza - Giurisdizione amministrativa - Esclusione - Fondamento.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE
La controversia relativa alla liquidazione del compenso del Commissario straordinario di una procedura concorsuale ai sensi del d.m. n. 570 del 1992 appartiene alla giurisdizione ordinaria, venendo in rilievo un diritto soggettivo pieno, intangibile e non degradabile ad interesse legittimo. In particolare, non sussiste la giurisdizione amministrativa né esclusiva, poiché non prevista dall'art. 133 c.p.a. o da una ulteriore disposizione normativa esplicita, né generale di legittimità, venendo in questione l'esercizio non di un potere amministrativo autoritativo, ma di una discrezionalità limitata, estesa alla sola determinazione del "quantum" e non al profilo dell'"an".
Decr. Minist. Grazia e Giustizia 28/07/1992 num. 570, Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 133 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)