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Sez. 6, Sentenza n. 10887 del 11/10/2012 Ud. (dep. 07/03/2013) Rv. 254785 - 01

MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI | Confisca prevista dall'art. 12 sexies D.L. n. 306 del 1992 - Sentenza di non doversi procedere per precedente giudicato di condanna - Applicabilità - Sussistenza - Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2012-10-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/254785-01

MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI

La confisca prevista dall'art. 12 sexies D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito nella legge 7 agosto 1992, n. 356, può essere disposta dal giudice della cognizione anche quando lo stesso emetta nei confronti dell'imputato sentenza di non doversi procedere per precedente giudicato di affermazione della responsabilità penale, laddove essa trovi comunque fondamento in una sentenza di condanna. (Fattispecie relativa ad imputato per il reato previsto dall'art. 416 bis cod. pen. già condannato in altro processo per il medesimo reato).

Riferimenti normativi: Decreto Legge 08/06/1992 num. 306 art. 12 sexies CORTE COST., Legge 07/08/1992 num. 356 CORTE COST., Cod. Pen. art. 200 CORTE COST., Costituzione art. 25

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)