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Approvazione del testo unico della legge comunale e provinciale

Testo in vigore al

Capo 2°. Della finanza e contabilita'.

Art. 140

1. I contratti di alienazioni, locazioni, acquisti, somministrazioni od appalti di opere devono, di regola, essere preceduti da pubblici incanti con le forme stabilite pei contratti dello Stato.

2. COMMA ABROGATO DALLA L. 8 GIUGNO 1990, N. 142.49

3. COMMA ABROGATO DALLA L. 8 GIUGNO 1990, N. 142.49

4. COMMA ABROGATO DALLA L. 8 GIUGNO 1990, N. 142.49

Art. 147

1. Ogni provincia ha un servizio di tesoreria.

2. Il ricevitore provinciale delle imposte dirette deve adempiere all'ufficio di tesoriere della provincia, quando ne sia richiesto dal Preside.

Capo 3°. Della vigilanza e tutela governativa.