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Sez. 1, Sentenza n. 3467 del 21/09/1987 Cc. (dep. 16/12/1987) Rv. 177279 - 01

DIFESA E DIFENSORI - IN GENERE - SOSTITUTO DEL DIFENSORE - ATTIVITÀ DIFENSIVA DEL SOSTITUTO - LIMITAZIONE TEMPORALE ALLA DURATA DELL'IMPEDIMENTO DEL DIFENSORE NOMINATO DALLA PARTE - CESSAZIONE DELL'IMPEDIMENTO - COMPETENZE - AUTOMATICA RIPRESA DELL'ESERCIZIO DIFENSIVO ESCLUSIVO DA PARTE DEL DIFENSORE SOSTITUITO E CONTESTUALE PERDITA DELLA CAPACITÀ DI TALE ESERCIZIO DA PARTE DEL SOSTITUTO - IMPUGNAZIONE PROPOSTA DAL SOSTITUTO DOPO LA CESSAZIONE DELLO IMPEDIMENTO - INAMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1987-09-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/177279-01

DIFESA E DIFENSORI - IN GENERE - SOSTITUTO DEL DIFENSORE - ATTIVITÀ DIFENSIVA DEL SOSTITUTO - LIMITAZIONE TEMPORALE ALLA DURATA DELL'IMPEDIMENTO DEL DIFENSORE NOMINATO DALLA PARTE - CESSAZIONE DELL'IMPEDIMENTO - COMPETENZE - AUTOMATICA RIPRESA DELL'ESERCIZIO DIFENSIVO ESCLUSIVO DA PARTE DEL DIFENSORE SOSTITUITO E CONTESTUALE PERDITA DELLA CAPACITÀ DI TALE ESERCIZIO DA PARTE DEL SOSTITUTO - IMPUGNAZIONE PROPOSTA DAL SOSTITUTO DOPO LA CESSAZIONE DELLO IMPEDIMENTO - INAMMISSIBILITÀ.*

A norma del primo comma dell'art. 177 cod. proc. pen. il sostituto "è autorizzato ad agire nel dibattimento soltanto per il tempo in cui si verifica il bisogno della sostituzione". Da tale disposizione si evince che l'esplicazione dell'attività difensiva del sostituto, che il negozio processuale di designazione subordina alla condizione dell'intervenuto legittimo impedimento del difensore, nominato dalla parte, che procede alla designazione stessa, non può non essere limitata nel tempo alla durata dello impedimento che peraltro non incide minimamente sull'incarico conferito al difensore principale. Ne consegue che la cessazione dell'impedimento per un verso fa riprendere automaticamente l'Esercizio esclusivo difensivo al difensore principale e per altro verso fa perdere la capacità di tale Esercizio al sostituto. Non è perciò consentito al sostituto interporre validamente impugnazione se al momento di tale proposizione l'impedimento del difensore principale era cessato.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 127, Cod. Proc. Pen. art. 190 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)