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Sez. 3, Ordinanza n. 31348 del 01/12/2025 (Rv. 677186-01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - LEGITTIMAZIONE ALL'IMPUGNAZIONE - IN GENERE | Cancellazione della società dal registro delle imprese - Omessa dichiarazione in udienza da parte del difensore - Conseguenze - Notifica dell'impugnazione al procuratore ex art. 330, comma 1, c.p.c. - Ammissibilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2025-12-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/677186-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - LEGITTIMAZIONE ALL'IMPUGNAZIONE - IN GENERE

Nel caso in cui la cancellazione volontaria dal registro delle imprese di una società costituita in giudizio non sia stata dichiarata in udienza dal suo procuratore né notificata alle altre parti, l'impugnazione è legittimamente notificata presso il difensore ai sensi dell'art. 330, comma 1, c.p.c., in applicazione del principio dell'ultrattività del mandato alla lite, irrilevante essendo la conoscenza aliunde dell'evento interruttivo da parte del notificante.

Cod. Civ. art. 2495 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 84 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 330 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)