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Sez. 1, Sentenza n. 4103 del 17/04/1991 (Rv. 471717 - 01)

Delibazione (giudizio di) - Dichiarazione di efficacia di sentenze straniere - In genere | Sentenze di condanna agli alimenti per favore di minori - Mancanza di indagini sul rapporto di filiazione - Irrilevanza - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza.
Stato
decisa il 1991-04-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/471717-01

Delibazione (giudizio di) - Dichiarazione di efficacia di sentenze straniere - In genere

Ai sensi della convenzione dell'Aja del 15 aprile 1958, sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di obbligazioni alimentari nei confronti dei minori (resa esecutiva con legge 4 agosto 1960 n. 918), le sentenze straniere di condanna agli alimenti in favore di minori, possono essere delibate - nell'interesse dei minori alimentandi e per la natura urgente della prestazione - a prescindere da indagini sul rapporto di filiazione, costituendo la sentenza straniera di condanna una pronunzia autonoma di carattere patrimoniale e spettando al giudice straniero che pronunzia sugli alimenti di accertare se il richiedente ne abbia diritto. Tale interpretazione manifestamente non si pone in contrasto con i principi costituzionali in tema di diritti di difesa ed uguaglianza.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24, Cod. Proc. Civ. art. 797 CORTE COST., Tratt. Internaz. 15/04/1958, Legge 04/08/1960 num. 918

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)