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Sez. 5 - , Ordinanza n. 17928 del 23/06/2021 (Rv. 661721 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTA DI SUCCESSIONE - IMPOSTA COMPLEMENTARE E SUPPLEMENTARE | Raddoppio dei termini per la notificazione dell’avviso di accertamento fondato su presunzione di evasione ex art. 12, comma 2, d.l. n. 78 del 2009 – Proroga ex art. 10, l. n. 289 del 2002 – Applicazione cumulativa – Esclusione – Ragioni.
Stato
decisa il 2021-06-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/661721-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTA DI SUCCESSIONE - IMPOSTA COMPLEMENTARE E SUPPLEMENTARE

In ipotesi di raddoppio dei termini, ex art. 12, comma 2 bis del d.l. n. 78 del 2009, conv. in l. n. 102 del 2009, per la notificazione degli avvisi di accertamento fondati sulla presunzione di evasione di cui al comma 2 della stessa disposizione, non è consentita l'applicazione cumulativa anche della proroga biennale di cui all'art. 10 della l. n. 289 del 2002 per i soggetti che non si sono avvalsi del condono tombale di cui all'art. 9, o che non abbiano potuto farlo, non coprendo tale condono i redditi conseguiti all'estero non dichiarati, per i quali era dovuta l'imposta sostitutiva di cui all'art. 8, quinto comma, della stessa legge, e dovendosi considerare, ai fini della decadenza dal potere impositivo della Amministrazione, il massimo dell'ampliamento temporale previsto dalla singola normativa ad essa più favorevole.

Decreto Legge 01/07/2009 num. 78 art. 12 com. 2, Legge 03/08/2009 num. 102 CORTE COST., Legge 27/12/2002 num. 289 art. 8 com. 5 CORTE COST., Legge 27/12/2002 num. 289 art. 10 CORTE COST., Decreto Legge 01/07/2009 num. 78 art. 12 com. 2, Legge 27/12/2002 num. 289 art. 9 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)