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Sez. 2, Sentenza n. 4045 del 07/09/1978 (Rv. 393647 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PROPTER REM - COSTITUZIONE CONVENZIONALE - AMMISSIBILITA - LIMITI - COMUNIONE - COSTITUZIONE CONVENZIONALE DI OBBLIGAZIONI DI FARE VINCOLANTI I TERZI ACQUIRENTI DELLA QUOTA D'UNO DEI CONTRAENTI - INAMMISSIBILITA - FATTISPECIE (OBBLIGO DI COSTRUZIONE DI UNA STRADA SU UNA STRISCIA COMUNE LUNGO IL CONFINE TRA DUE LOTTI CONFINANTI).*
Stato
decisa il 1978-09-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/393647-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PROPTER REM - COSTITUZIONE CONVENZIONALE - AMMISSIBILITA - LIMITI - COMUNIONE - COSTITUZIONE CONVENZIONALE DI OBBLIGAZIONI DI FARE VINCOLANTI I TERZI ACQUIRENTI DELLA QUOTA D'UNO DEI CONTRAENTI - INAMMISSIBILITA - FATTISPECIE (OBBLIGO DI COSTRUZIONE DI UNA STRADA SU UNA STRISCIA COMUNE LUNGO IL CONFINE TRA DUE LOTTI CONFINANTI).*

Le obbligazioni reali costituiscono figure legali tipiche, e possono, quindi, sorgere per contratto solo nei casi e col contenuto espressamente previsto dalla legge; pertanto, in tema di comunione, ove la relativa disciplina prevede solo obbligazioni di dare, non e lecito all'autonomia privata creare obbligazioni di fare vincolanti i terzi acquirenti a titolo particolare della quota di uno dei contraenti. (nella specie, i proprietari di due lotti di terreno confinanti si erano reciprocamente obbligati a costruire una strada su una striscia di terreno di proprieta comune lungo il confine, ed uno dei condomini pretendeva l'adempimento di tale obbligazione dall'avente causa a titolo particolare dell'altro).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1100, Cod. Civ. art. 1104, Cod. Civ. art. 1372

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)