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Sez. 3, Sentenza n. 1275 del 25/05/1964 (Rv. 301834 - 01)

CONCORRENZA - CONCORRENZA SLEALE (ILLECITA) - NORME E SEGNI DISTINTIVI - IN GENERE - TUTELA DEL SEGNO DISTINTIVO - CUMULABILITA DELL'AZIONE A DIFESA DEL DIRITTO ASSOLUTO ALLA DITTA, AL MARCHIO E ALL'INSEGNA CON L'AZIONE PER LA REPRESSIONE DELLA CONCORRENZA SLEALE.*
Stato
decisa il 1964-05-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/301834-01

CONCORRENZA - CONCORRENZA SLEALE (ILLECITA) - NORME E SEGNI DISTINTIVI - IN GENERE - TUTELA DEL SEGNO DISTINTIVO - CUMULABILITA DELL'AZIONE A DIFESA DEL DIRITTO ASSOLUTO ALLA DITTA, AL MARCHIO E ALL'INSEGNA CON L'AZIONE PER LA REPRESSIONE DELLA CONCORRENZA SLEALE.*

La disciplina della concorrenza sleale assume una funzione integrativa rispetto alla tutela dei diritti soggettivi, assoluti e relativi, spettanti ad uno stesso soggetto in virtu di altre disposizionì codesta funzione viene praticamente in evidenza nei riguardi dei segni distintivi, che attengono ad una finalita differenziatrice, a cui e pure intesa la repressione della prima categoria degli Atti di concorrenza sleale, cioe quelli menzionati nell'art.2598 n.1 cod.civ. solo che tale finalita e perseguita, nel primo caso (diritto assoluto sui segni distintivi), attraverso il riconoscimento di un diritto assoluto sul segno, mentre e perseguita, nel secondo caso (Atti di concorrenza sleale) attraverso la repressione di quegli Atti che, per i mezzi usati, sono idonei a creare confusione tra prodotti e attivita di diversi soggetti ed a provocare uno sviamento di clientelà il che pero non esclude che la stessa situazione di fatto possa essere assunta a fondamento dell'un e dell'altra tutela, qualora siano dedotti anche gli elementi costitutivi della tutela per concorrenza sleale. (V 2130/63; 1109/63; 2218/60).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2598 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)