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Sez. 2, Sentenza n. 10045 del 16/04/2008 (Rv. 602772 - 01)

SERVITÙ - PREDIALI - SERVITÙ COATTIVE - PASSAGGIO COATTIVO - DETERMINAZIONE DEL PASSO - PLURALITÀ DI FONDI CIRCOSTANTI | Criteri di valutazione - Maggiore brevità di accesso alla pubblica via e minore aggravio per il fondo servente - Applicazione congiunta - Necessità - Litisconsorzio necessario tra tutti i proprietari dei fondi finitimi - Esclusione.
Stato
decisa il 2008-04-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/602772-01

SERVITÙ - PREDIALI - SERVITÙ COATTIVE - PASSAGGIO COATTIVO - DETERMINAZIONE DEL PASSO - PLURALITÀ DI FONDI CIRCOSTANTI

Ai fini della costituzione di una servitù di passaggio in favore di un fondo intercluso, il proprietario di quest'ultimo è tenuto soltanto a provare lo stato di interclusione, spettando poi al giudice di merito il compito di accertare e determinare in concreto il luogo di esercizio della servitù. A tal fine devono essere contemperati il criterio della maggiore brevità di accesso alla pubblica via con quello del minor aggravio per il fondo servente, con una valutazione che - ove la soluzione più conveniente riguardi il proprietario di un fondo non parte in causa - non presuppone la necessaria integrazione del contraddittorio nei confronti del medesimo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1051, Cod. Civ. art. 1052 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)