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Sez. 3, Sentenza n. 2203 del 28/05/1977 (Rv. 385922 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - DANNI FUTURI - INTERESSI - CRITERI EQUITATIVI - LIQUIDAZIONE GLOBALE - DECORRENZA DEGLI INTERESSI - DALLA PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA.*
Stato
decisa il 1977-05-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/385922-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - DANNI FUTURI - INTERESSI - CRITERI EQUITATIVI - LIQUIDAZIONE GLOBALE - DECORRENZA DEGLI INTERESSI - DALLA PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA.*

In tema di risarcimento del danno, gli interessi sulla somma liquidata equitativamente per danni futuri in un importo globale e senza detrazioni degli interessi a scalare, corrispondenti alla anticipata erogazione del capitale, non possono decorrere dalla data del fatto illecito, ma solo dalla data di pubblicazione della sentenza che liquida il danno. (Conf 1133/76, mass n 379813; (Conf 3155/74, mass n 371641; (Conf 2259/74, mass n 370621).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)